Corte costituzionale

Ordinanza n. 483/1992

Altra decisione · depositata il 22/12/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza

emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia

nel procedimento di sorveglianza promosso da Colavito Vittorio,

iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con

ordinanza del 13 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio

1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge

13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.

203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese

all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata

presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di

cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del

testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze

stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento

"solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o

eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza

ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza

pubblica; considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 del 1992

e n. 350 del 1992, ha già dichiarato manifestamente infondate

analoghe questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione, in quanto il presupposto interpretativo

alla base delle censure di legittimità, presupposto secondo il quale

l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

pubblica avrebbe carattere vincolante per il giudice, così da non

rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti ove non

siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva risulta

smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che

qualifica la detta informativa come atto obbligatorio ma non

vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti

gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire,

purché con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del

comitato;

che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato"

la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente

proprio per l'istituto della liberazione anticipata sia con

l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte

le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della

legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano

restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante

(cfr. ordinanza n. 413 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:483 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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