1. Qualsiasi individuo privato della propria liberta' deve essere trattato con umanita' e col rispetto della dignita' inerente alla persona umana. 2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

  • b)gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il piu' rapidamente possibile. 3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro eta' e al loro stato giuridico.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art10 · fonte del testo

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