Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1992

Altra decisione · depositata il 29/10/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Tribunale di

sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe,

iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Tribunale di

sorveglianza di Campobasso sull'istanza proposta da Caglione

Vincenzo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza

del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la

parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese

all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata

presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di

cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del

testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze

stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento

"solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o

eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza

ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza

pubblica;

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di

sorveglianza di Campobasso, con ordinanza del 1° aprile 1992,

denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, lo stesso art. 4- bis, primo comma, prima

parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1,

primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate

inammissibili o comunque non fondate;

che, in prossimità della data fissata per la Camera di

consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una

memoria per ciascuno dei procedimenti incidentali, con la quale ha

chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus per un

nuovo esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore

il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7

agosto 1992, n. 356;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i

relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

e che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è

entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche

urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di

contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata,

per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente proprio per

l'istituto della liberazione anticipata e, per un altro verso, con

l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte

le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della

legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano

restituiti ai giudici a quibus perché ciascuno di essi verifichi se,

alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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