Art. 67 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere ((all'autorita' giudiziaria ordinaria)) l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. 3 ((1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 3 La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

3

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 67, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31244/2025

    30 novembre 2025
    • Delibazione (giudizio di)

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).

    Art. 67 · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Rassegna di novembre 2025, p. 44 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1255/2025

    18 gennaio 2025
    • Delibazione (giudizio di)

    In tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la lesione del diritto di difesa valutabile dal giudice nazionale, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995, deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nel processo straniero che ha dato luogo alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione, mentre esulano dalla delibazione le questioni introdotte per la prima volta da un soggetto intervenuto nel giudizio nazionale e che non sia stato parte nel processo celebratosi all'estero.

    Art. 67 · Art. 64 Diritto internazionale privato

    Rassegna di gennaio 2025, p. 27 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1995 al 6 ottobre 2011. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere tolto: alla corte d'appello del luogo di attuazione aggiunto: all'autorita' giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimentoaggiunto: . 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art67 · fonte del testo

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