Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge

3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)

promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di

Milano nel procedimento vertente tra Franco Di Bella e il Consiglio

Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 611 del registro ordinanze

del 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50

della prima serie speciale del 22 ottobre 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Visti gli atti di costituzione di Franco Di Bella e del Consiglio

Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 9

maggio 1986 (Reg. ord. n. 611 del 1986), ha sollevato, in riferimento

all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista), "nella parte in cui prevede che presso

il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere

integrato da un giornalista professionista e da un giornalista

pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno

giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del

Consiglio Nazionale dell'Ordine", sotto il profilo che la

designazione dei "membri laici" proprio ad opera di una delle parti

del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa,

confliggerebbe col principio di indipendenza degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Franco Di

Bella, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio, chiedendo

l'accoglimento della questione, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco

Gaetano Scoca, chiedendone il rigetto;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che il terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio

1963, n. 69 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 11 del 1968 e che, in seguito a questa pronunzia, la

disposizione caducata è stata sostituita con l'art. 2 della legge 10

giugno 1969, n. 308;

che l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non solo

non fa alcun riferimento alla citata sentenza

n. 11 del 1968 ed alla successiva legge 10 giugno 1969, n. 308 ma

soprattutto si riferisce letteralmente al testo della vecchia

disposizione dichiarata illegittima e ciò per ben due volte, sia

nella motivazione sia nel dispositivo, laddove si parla testualmente

di collegio "integrato da un giornalista professionista e da un

giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio

dell'anno giudiziario", mentre la nuova disposizione introdotta

dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969 parla invece di collegio

"integrato da un giornalista e da un pubblicista, nominati in numero

doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario";

che queste circostanze, e specialmente il riferimento alla

nomina annuale anziché quadriennale (a prescindere dalla diversa

dizione relativa ai "membri laici", nella vecchia norma e

nell'ordinanza indicati come "giornalista professionista" e

"giornalista pubblicista" e nella nuova legge come "giornalista" e

"pubblicista"), rendono evidente che con l'ordinanza in questione è

stata impugnata la vecchia disposizione di cui al terzo comma

dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e non già il nuovo

testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969;

che, pertanto, essendo l'oggetto dell'impugnazione costituito da

una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la

proposta questione di legittimità costituzionale, giusta la prassi

giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69

sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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