Art. 42 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5

((Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 21 Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma. ((Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

21

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 6 ottobre 2011. 113 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Contro le decisioni della Commissione elettorale tolto: mandamentale aggiunto: circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino tolto: puo' aggiunto: ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti tolto: alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza aggiunto: all'autorita' giudiziaria ordinaria. Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma. tolto: Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullita', entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 se e' proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 aggiunto: Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art42 · fonte del testo

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