Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, comma

primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista) e 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di

trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi

giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello), promosso con

ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel

procedimento civile vertente tra Laganà Olindo e il Consiglio

Regionale per la Calabria dell'Ordine dei giornalisti ed altri

iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato per

l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine

dei giornalisti di rigetto della istanza di iscrizione all'albo,

elenco pubblicisti, sul presupposto della carenza del requisito della

"regolare retribuzione", richiesto dall'art. 35 della legge 3

febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista),

il Tribunale di Catanzaro - nella composizione integrata dai membri

"laici" di cui al terzo comma dell'art. 63 della legge citata (come

sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308) - ha

sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 63, primo comma, della sopra richiamata legge n. 69 del

1963, in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione,

nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione

per la tutela di un interesse legittimo - tale dovendosi intendere a

suo avviso la posizione soggettiva dell'aspirante alla iscrizione

all'Ordine dei giornalisti - e dell'art. 2 della legge 10 giugno

1969, n. 308 (che ha sostituito il terzo comma dell'art. 63 della

medesima legge professionale), in riferimento all'art. 102, comma

secondo, della Costituzione, essendosi con la norma da ultimo

impugnata istituito un giudice speciale e non una sezione

specializzata, ovverosia un ufficio stabilmente e tabellarmente

precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto di entrambe le questioni

proposte;

Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa

Corte ha già riconosciuto (sentenza n. 284 del 1986) che, secondo la

communis opinio, in materia di iscrizione agli albi professionali il

soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di

interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo incaricati il

mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge;

che, nel caso concreto, l'accertamento del requisito della

"regolare retribuzione", richiesto dall'art. 35, comma primo, della

legge n. 69 del 1963 per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, non

postula, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di

rimessione, una valutazione discrezionale degli organi dell'Ordine

professionale, essendo questi invece tenuti all'adempimento secondo

le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle

normali regole dell'esperienza;

che, pertanto, la prima questione è manifestamente infondata;

che, quanto alla seconda, questa Corte ha già ritenuto

(sentenze n. 108 del 1962 e n. 76 del 1961) che il requisito

necessario e sufficiente a differenziare le sezioni specializzate,

delle quali l'art. 102, comma secondo, della Costituzione consente la

istituzione, dai giudici speciali, colpiti invece dal divieto

contenuto nella stessa norma costituzionale, risieda nella esistenza

di un nesso organico ovverosia di una compenetrazione istituzionale

tra la sezione specializzata e gli organi giudiziari ordinari,

requisito questo già desumibile dalla medesima disposizione sopra

richiamata, la quale consente quelle sole sezioni specializzate che

siano istituite "presso" gli organi giudiziari ordinari;

che, peraltro, come già precisato nelle richiamate sentenze,

per la ricorrenza di un siffatto requisito occorre fare riferimento

ai caratteri funzionali e strutturali della sezione specializzata,

individuati, gli uni, nella prescritta adozione (nel silenzio della

legge) del rito civile ordinario, e gli altri nella sottoposizione al

potere di sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari ai quali sono

collegate, nella presenza indefettibile nel collegio giudicante di

magistrati ordinari ed infine nella attribuzione ad organi della

magistratura ordinaria del potere di preposizione alla carica dei

membri laici;

che, nella specie, in assenza di norme all'uopo derogatorie e,

quindi, in presenza di tutti gli indicati elementi, non può

dubitarsi della natura di "sezione specializzata" dell'organo

giudicante istituito dalla norma denunciata, la quale è stata

d'altra parte emanata per ovviare ad una pronuncia di questa Corte,

che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente

disciplina;

che, pertanto, anche la seconda questione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 3 febbraio

1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) sollevata,

in riferimento all'art. 103, comma primo, della Costituzione, dal

Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 63, in materia di

trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi

giudicanti, presso i Tribunali e le Corte di appello) sollevata, in

riferimento all'art. 102, comma secondo, della Costituzione, dal

Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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