Corte costituzionale

Ordinanza n. 1096/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo

comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge

10 giugno 1969, n. 308, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre

1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra

Franco Di Bella ed il Consiglio nazionale dei giornalisti, iscritta

al n. 62 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di costituzione di Di Bella Franco nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato

Dell'Andro;

Uditi l'avv. Corso Bovio per Di Bella Franco e l'avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13

novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento

all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69

(Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito

dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che

presso il Tribunale (o la Corte d'appello) il collegio sia integrato

da un giornalista e da un pubblicista nominati - in numero doppio,

ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario - dal Presidente

della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale

dell'Ordine, sotto il profilo che la designazione dei "membri laici"

ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce

oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza

degli organi giudicanti;

che nel presente giudizio si è costituito il sig. Franco Di

Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio,

chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo

l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che con sentenza n. 11 del 1968 questa Corte ha

dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108 Cost., il

terzo comma del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio

1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale e la Corte

d'appello competenti a decidere sull'azione promossa contro le

deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il

collegio venisse integrato da un giornalista professionista e da un

giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio

dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su

designazione del Consiglio stesso, e che, successivamente a tale

pronuncia, l'art. 63 cit. è stato sostituito con l'art. 2 della

legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede che il collegio è

integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero

doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal

Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio

Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed il pubblicista, alla

scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;

che l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva

nuovamente il dubbio sulla legittimità costituzionale della

partecipazione del giornalista e del pubblicista all'esercizio della

funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti del

procedimento;

che pertanto la predetta ordinanza ripropone la questione già

decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968: quest'ultima, infatti,

ha ribadito che la circostanza che all'esame del Tribunale e della

Corte d'appello (nella speciale composizione di cui all'art. 63 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge

10 giugno 1969, n. 308) vengano portate le impugnazioni contro le

deliberazioni di quello stesso organo che è competente alla

designazione dei due giudici estranei alla magistratura, non

costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità

costituzionale;

che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante

orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1

del 1967) successivamente più volte ribadito (cfr. le sentenze n.

121 del 1970 e n. 196 del 1982);

che l'ordinanza di rimessione del 13 novembre 1987 non propone

nuove questioni di legittimità costituzionale; ed è sulle questioni

sollevate nella predetta ordinanza che questa Corte deve

pronunciarsi;

che, pertanto, la proposta questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio

1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come

sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata

dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1096 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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