Art. 8 — Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione

Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. ((3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego)) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

Testo vigente dal 13 luglio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.

    Art. 3 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 511/1995

    Questione infondata
    18 dicembre 1995

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 386, in quanto - postoché la 'ratiò della disposizione impugnata consiste nella finalità deflattiva dei procedimenti penali aventi ad oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari e, contemporaneamente, nella tutela del bene giuridico della pubblica fede attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere, oltre all'importo dell'assegno, anche gli accessori (interessi, penale e spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del creditore ed anche in presenza di remissione del debito - il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore appare ragionevole in relazione a comportamenti che destano minore allarme sociale perché seguiti dal pagamento della somma capitale e degli accessori; non è fondatamente deducibile alcuna disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del danno è valutato come mera circostanza del reato, essendo incomparabili le situazioni confrontate; non è ravvisabile alcuna lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, non sussistendo un vincolo costituzionale che limiti a determinate fattispecie nominate la discrezionalità del legislatore nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilità. - S. n. 203/1993; O. n. 370/1995. red.: Di Palma

    Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 407/1993

    Illegittimità dichiarata
    23 novembre 1993

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attesta…

    Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 8 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 13 luglio 2011. 52 parole aggiunte.

… a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. aggiunto: 3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art8 · fonte del testo

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