Art. 5 — Sanzioni amministrative accessorie

La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • a)interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
  • b)interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • c)incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 403/2006

    Questione inammissibile
    1 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, 5 e 5- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, dall'altro, reca una motivazione generica in ordine alla non manifesta infondatezza, non avendo il giudice rimettente specificato le ragioni del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost.

    Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/1993

    Questione infondata
    19 gennaio 1993

    L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilità dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (più severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilità non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varrà la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione più favorevole al reo. Ne' è possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe più applicabile, poiché il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono perciò le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).

    Art. 2 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 5 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 11 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 12 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000. 44 parole tolte, 149 parole aggiunte in 4 capoversi.

La tolto: condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa aggiunto: violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali tolto: per un periodo da uno a due anni. Nei casi previsti dall'articolo 1, e in quelli previsti dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenzaaggiunto: . La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

aggiunto: a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;

aggiunto: b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

aggiunto: c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art5 · fonte del testo

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