In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione e' effettuata:
a)nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b)nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13764/2026
12 maggio 2026
Titoli di credito
In tema di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, la mancata comunicazione del preavviso di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni, previsto dall'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2 della medesima legge (emissione di assegno senza provvista), ma è presupposto necessario ai fini della successiva violazione di cui all'art. 1 della stessa legge (emissione di assegno senza autorizzazione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Corte costituzionale
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 319/2006
Questione inammissibile
27 luglio 2006
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9- bis della legge n. 386 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno, in tutto o in parte, per carenza di provvista, le disposizioni censurate richiedono, perché non abbia luogo l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatico della Banca d'Italia (e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni) che, entro il termine di cui all'art. 8 della stessa legge (sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione), venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno, invece di ritenere sufficiente, a questi fini (al pari di quanto previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative), che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia stato pagato. Infatti, nella specie, l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della proposta questione.
Art. 9 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 13 e 25, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione, in quanto - posto che il reato di emissione di assegni bancari successivamente all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "cheques" è punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza, da parte dell'agente, di emettere l'assegno in difetto di autorizzazione perché revocata; che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario e che la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta ne' di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca; e che il giudice, in presenza di più interpretazioni possibili della norma impugnata, deve seguire quella conforme a Costituzione - il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente è erroneo. red.: S. Di Palma
Art. 9 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1990 al 15 gennaio 2000. 245 parole tolte, 133 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando per un assegno non pagatoaggiunto: In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,tolto: per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. La revoca e' comunicata al traentea mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista. Se la lettera o il telegramma non e' speditoaggiunto: di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. L'iscrizione e' effettuata:
aggiunto: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giornotolto: successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o e' insufficiente la provvistaaggiunto: dalla presentazione al pagamento del titolo;
aggiunto: b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine ditolto: tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine e' di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o piu' assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario e' obbligato aaggiunto: sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegnitolto: successivamente emessi, anche quando manca o e' insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine. La responsabilita' del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 e' limitata a lire dieci milioni per ogni assegnoaggiunto: tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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