Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma

primo, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari") promosso con ordinanza emessa

l'8 giugno 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento penale a

carico di Ambrosini Fabio iscritta al n. 685 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

penale di condanna per l'emissione di assegni bancari senza

copertura, il Pretore di Lanciano ha sollevato d'ufficio (con

ordinanza del 8 giugno 1991) questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15

dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari nella parte in cui non escludono la procedibilità

nei confronti dell'imputato che, successivamente alla commissione del

reato di emissione di assegno bancario senza provvista, sia stato

dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di

provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli

interessi, della penale e delle spese;

che ad avviso del giudice rimettente - non essendo prevista

l'improcedibilità dell'azione penale fino alla chiusura del

fallimento - sussisterebbe disparità di trattamento in danno del

fallito per il fatto che nei suoi confronti si deve procedere

nonostante quest'ultimo si sia venuto a trovare nella particolare

situazione giuridica che non gli consente di disporre del suo

patrimonio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente

l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perché

viene richiesto alla Corte un intervento addittivo in una materia che

vede come possibili varie soluzioni) e sostenendo nel merito

l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito

rientra nel novero degli status riconducibili al fatto

dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza

maggiore;

Considerato che la censura di incostituzionalità, ove riferita

all'art. 8 della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza perché tale disposizione (che

contiene la disciplina a regime della condizione di procedibilità

dell'azione penale in caso di emissione di assegno senza provvista)

trova applicazione soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in

vigore della legge medesima, mentre dall'ordinanza di rimessione

risulta, seppur indirettamente, trattarsi nella specie di reato

commesso prima di tale data;

che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della

legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di

emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata

in vigore), è manifestamente inammissibile, come già ritenuto da

questa Corte con sentenza n. 32 del 1992, atteso che "la soluzione

proposta in via additiva dal giudice a quo si palesa non la unica

costituzionalmente obbligata, ma soltanto una delle possibili, la

scelta fra le quali non può non essere riservata ancora al

legislatore"; né è prospettata alcuna nuova argomentazione da parte

del giudice rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15

dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni

bancari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal pretore di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari