Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Busto

Arsizio nel procedimento penale a carico di Perrone Castrenze,

iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Premesso che nel corso del giudizio penale nei confronti di

Perrone Castrenze, imputato del reato di emissione di assegno

bancario senza provvista, il Pubblico Ministero presso la pretura di

Busto Arsizio aveva richiesto il provvedimento di archiviazione per

essere stati pagati, nel termine di cui all'art. 8 della legge n.

386/1990, sia l'importo dell'assegno sia le spese di protesto, il

giudice per le indagini preliminari rilevava che non era stata

corrisposta (anche) la penale e quindi avrebbe dovuto esser respinta

la richiesta d'archiviazione per procedersi "all'imputazione coatta".

In riferimento a tale ritenuta procedibilità dell'azione penale il

g.i.p. ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 legge n. 386/1/990 cit., per violazione degli artt. 3, 27

e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede

l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per

effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima norma, del

capitale, interessi, penale e spese di protesto o di dichiarazione

equivalente.

Osserva il giudice rimettente che l'aver collegato l'irrogazione

della pena al (mancato) pagamento del risarcimento dei danni,

peraltro non accertati caso per caso, ma predeterminati per legge, è

contrario al senso di umanità del quale deve essere permeata la pena

(perché la penale appare avere la sola funzione di "spaventare" il

debitore cartolare inadempiente per scoraggiarlo ad emettere assegni

privi di copertura) e contrasta con la funzione rieducativa che

quest'ultima deve avere ex art. 27 della Costituzione (perché appare

essere una punizione per il mancato adempimento civile).

Inoltre - ritiene ancora il giudice rimettente -

ingiustificatamente tale trattamento è riservato a coloro che

emettono assegni bancari privi di copertura e non è anche esteso a

tutti i responsabili di reati contro il patrimonio con la conseguente

violazione del principio di uguaglianza cui all'art. 3 della

Costituzione di talché il risarcimento del danno per taluni è

un'attenuante, per altri è una condizione di procedibilità

dell'azione penale.

Altresì ci sarebbe disparità di trattamento anche nei confronti

degli emittenti di assegni bancari che per iniziativa del creditore

cartolare siano stati richiamati e quindi sottratti dalla

presentazione; per questi non c'è - ad avviso del giudice rimettente

- in ogni caso la procedibilità dell'azione penale, che invece

sussiste nel caso in cui l'importo dell'assegno sia stato interamente

pagato con piena soddisfazione del creditore.

Il giudice rimettente, poi, sempre con riferimento all'art. 3

della Costituzione, muove di fatto anche una censura di

ragionevolezza della norma impugnata nella parte in cui non prevede

l'improcedibilità dell'azione penale ove il prenditore risulti

risarcito del danno subito e di ciò sia soddisfatto (senza quindi

pretendere anche il pagamento della penale). Rileva inoltre che

l'obbligare il creditore di somma di danaro ad accettare una somma

predeterminata per legge a titolo di capitale e risarcimento danni è

contrario alla libertà dell'iniziativa privata (art. 41 della

Costituzione).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la non fondatezza della questione di

costituzionalità.

In relazione al parametro dell'art. 3 della Costituzione

l'Avvocatura ritiene che l'ordinanza di rimessione sia

contraddittoria perché indica come termine di comparazione la

ridotta rilevanza del completo risarcimento del danno patrimoniale

(art. 62, n. 6 c.p.) e nello stesso tempo censura il fatto che in

caso di emissione di assegni senza provvista il risarcimento

incompleto (perché privo di penale e spese di protesto) non giochi

addirittura come causa di improcedibilità.

Inoltre - osserva ancora l'Avvocatura - l'ordinanza

irragionevolmente mira a rendere arbitro il creditore della

punibilità del fatto, mentre il rilievo penale del pagamento del

titolo non può non esser previsto a condizioni generali, astratte ed

eguali per tutti, in considerazione del carattere plurioffensivo del

reato di emissione di assegno bancario senza provvista, reato che

incide non soltanto sul patrimonio, ma anche sulla fede pubblica e la

stessa economia pubblica.

Quanto poi agli altri due parametri invocati dal giudice

rimettente, l'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione di

costituzionalità non essendo violati né l'art. 27 della

Costituzione (trattandosi di condizione di procedibilità), né

l'art. 41 della Costituzione (essendo previsto il deposito vincolato

della penale, oltre al pagamento nelle mani del prenditore). Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt 3, 27 e 41 della

Costituzione - dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386

(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in

cui prevede l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale

solo per effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima

norma, del capitale, interessi, penale e spese di protesto o di

dichiarazione equivalente, per sospetta violazione:

a) del necessario carattere umanitario e della funzione

reducativa della pena (art. 27 della Costituzione), oltre che del

principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione);

b) del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per

l'ingiustificato trattamento differenziato riservato a coloro che

emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si

rendono responsabili di reati contro il patrimonio atteso che il

risarcimento del danno per questi ultimi costituisce un'attenuante

(art. 62, n. 6, c.p.), mentre per i primi rappresenta una condizione

di procedibilità dell'azione penale; inoltre vi sarebbe un

trattamento meno favorevole rispetto all'ipotesi del richiamo

dell'assegno da parte del creditore;

c) del principio della libertà dell'iniziativa privata (art.

41 della Costituzione) perché obbliga il creditore cartolare ad

accettare una somma predeterminata per legge a titolo di capitale e

risarcimento danni.

2. - La questione non è fondata.

La norma censurata, che rappresenta uno dei punti maggiormente

significativi della scelta di politica criminale operata dal

legislatore nel porre la nuova disciplina degli assegni bancari,

prevede che, in caso di emissione di assegno bancario che, presentato

in tempo utile, non sia pagato per difetto di provvista, l'azione

penale non può essere iniziata o proseguita se entro sessanta giorni

dalla data di scadenza del termine di presentazione l'emittente abbia

pagato l'assegno, gli interessi, le spese di protesto ed una penale

pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. Tale

disposizione - che, seppur di natura processuale, incide

sull'estensione dell'area di effettiva repressione penale dei

comportamenti di abuso dell'assegno bancario - non confligge con

alcuno dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente.

3. - La regola dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo

cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso

di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è

evocabile con riferimento alla norma censurata perché questa prevede

una condizione di procedibilità dell'azione penale e non già la

sanzione della condotta costituente reato. Né per altro verso la

norma, che è censurata di eccessivo rigore, può sospettarsi di

irragionevolezza (art. 3 della Costituzione) perché l'eventuale

previsione (auspicata dal giudice rimettente) dell'improcedibilità

dell'azione penale come conseguenza del solo pagamento della somma

nominale, oggetto dell'obbligazione cartolare, non sarebbe

sufficiente a disincentivare (ma anzi incentiverebbe) l'uso

dell'assegno come strumento di credito con lesione della fede

pubblica nell'assegno come mezzo di pagamento.

Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di

procedibilità, abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri)

attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della

repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto

tutelato come mezzo di pagamento e non già come strumento di

credito. In questa prospettiva, che è espressione di

discrezionalità legislativa nella configurazione dei reati, la

condizione di procedibilità prevista dalla norma censurata, proprio

perché investe un'area di comportamenti penalmente non sanzionati,

non sarebbe potuta consistere nel mero pagamento della somma portata

dall'assegno, ciò potendo valere a ripristinare gli interessi

patrimoniali, ma non anche a tutelare l'affidamento che la

collettività fa nell'assegno bancario come mezzo di solutio.

Pertanto l'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza

copertura, cui è finalizzata la sanzione penale, viene assicurato -

per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli

che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di

sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione)

- dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma

capitale - in ogni caso ed indipendentemente da una richiesta di

risarcimento da parte del creditore - anche una penale, oltre agli

interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilità

dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo

dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al

mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento

dell'obbligazione cartolare.

4. - Neppure è leso il principio di eguaglianza sotto il profilo

indicato dal giudice rimettente, non essendo la situazione di chi

commette lo specifico reato di emissione di assegno senza copertura

comparabile con quella di chi commette reati contro il patrimonio,

per i quali il risarcimento del danno costituisce solo un'attenuante

(art. 62, n. 6 cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione

dalla norma censurata è diverso e più ampio del mero risarcimento

del danno, soprattutto perché comprende - a prescindere

dall'atteggiamento serbato dal creditore cartolare - anche il

pagamento della penale suddetta e deve essere posto in essere

tempestivamente (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del

termine di presentazione dell'assegno e non già soltanto prima del

giudizio). Queste connotazioni differenziali assicurano, nella

valutazione discrezionale del legislatore, anche che non sia

compromesso (se non in misura assai lieve sì da giustificare

l'astensione dalla repressione penale) il bene giuridico della fede

pubblica nell'assegno bancario come mezzo di pagamento.

Né vi è disparità di trattamento sotto il profilo che, secondo

il giudice rimettente, l'assegno bancario sarebbe richiamabile, nel

breve lasso di tempo che precede la levata del protesto, dall'ultimo

prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, con conseguente non

punibilità di chi abbia emesso l'assegno senza provvista; mentre

dopo il protesto la non procedibilità dell'azione penale, e quindi

la non punibilità, richiede che si verifichino le condizioni

previste dall'art. 8 della citata legge n. 386/1990.

Anche sotto tale profilo la censura è destituita di fondamento

perché, come ritiene la giurisprudenza della Corte di cassazione, il

reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua

presentazione (in concomitanza con la mancanza di fondi sufficienti

per il pagamento) e non già con la levata del protesto. Quindi in

entrambi i casi, oggetto della comparazione operata dal giudice

rimettente, trova applicazione la norma censurata.

5. - Infine non è violata la sfera di autonomia e di libertà del

prenditore (o del giratario) del titolo, evocata dal giudice

rimettente in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché la

norma censurata prevede anche, al fine dell'improcedibilità

dell'azione penale, il deposito vincolato delle somme indicate

dall'art. 8 cit. presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al

pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la

constatazione equivalente, in alternativa al pagamento nelle mani

dello stesso portatore del titolo. Questi rimane libero di non

accettare l'eventuale pagamento offertogli da chi abbia emesso

l'assegno privo di provvista senza peraltro che ciò comporti

l'automatica procedibilità dell'azione penale; come anche è libero

di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma

cartolare (con spese di protesto ed interessi) senza pretendere il

pagamento della penale; in tale ipotesi - prospettata dal giudice

rimettente - il versamento della penale - a prescindere dalla

possibile funzione di offerta e deposito, secondo il regime

civilistico della mora credendi, di quanto il portatore può

pretendere dall'emittente ex art. 3, legge n. 396/1990 cit. - ha

comunque, secondo i rilievi già svolti, un effetto disincentivante

dell'impiego - con lesione della pubblica fede - dell'assegno come

strumento di credito anziché come mezzo di pagamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata - in riferimento agli

art. 3, 27 e 41 della Costituzione - dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Busto Arsizio con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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