Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1994

dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carrato

Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carrato

Massimo, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza

provvista, il Pretore di Brescia con ordinanza del 26 settembre 1994

ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via

incidentale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) con riferimento

all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, quale condizione di

improcedibilità (o come causa estintiva) per i reati afferenti agli

assegni, anche la remissione del debito;

che - rileva il Pretore remittente - soltanto il pagamento

dell'assegno e degli accessori determina l'improseguibilità o

improcedibilità dell'azione penale, non anche la rimessione del

debito alla quale non può estendersi in via analogica la medesima

disciplina;

che tale esclusione è però irragionevole ( ex art. 3 Cost.)

atteso che attraverso la remissione (totale o parziale che sia) viene

meno l'interesse del creditore all'adempimento (nell'ipotesi in cui

tale atto intervenga prima che il credito divenga esigibile) ovvero

viene meno il danno conseguente all'inadempimento (nell'ipotesi in

cui la remissione intervenga successivamente);

che tale assimilabilità della remissione del debito al

pagamento comporta che, al fine della improseguibilità o

improcedibilità dell'azione penale per il reato di emissione di

assegno senza provvista, la disciplina non può che essere la stessa.

Considerato che - come questa Corte ha già ritenuto (sent. n. 203

del 1993) e come risulta altresì affermato nella giurisprudenza

della Corte di cassazione - la circolazione degli assegni bancari è

presidiata da tutela penale in ragione della loro funzione di

strumento di pagamento e non già di strumento di credito, sicché il

bene giuridico tutelato è costituito dall'affidamento che la

collettività fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento

delle obbligazioni pecuniarie;

che la successiva remissione del debito può valere semmai solo

a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta

lesione della fede pubblica;

che viceversa l'eccezionale ipotesi di improcedibilità

dell'azione penale, introdotta dagli artt. 8 ed 11 della legge n. 386

del 1990 per perseguire una finalità deflattiva di processi penali

relativi a fatti che non destano particolare allarme sociale, nel

caso di pagamento non solo dell'assegno ma anche degli accessori

(interessi, penale e spese di protesto), conserva comunque - proprio

in ragione di tale complessivo (più oneroso) pagamento - una

funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di

credito, funzione che invece sarebbe del tutto frustrata se anche la

mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi

dell'azione penale;

che pertanto è pienamente giustificata la disciplina

differenziata delle due situazioni poste in comparazione, sicché la

censura di costituzionalità allegata dal giudice rimettente si

appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386

(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con

l'ordinanza trascritta in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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