Corte costituzionale

Ordinanza n. 511/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1995

dal Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel

procedimento penale a carico di Berenato Francesco, iscritta al n.

349 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Berenato

Francesco, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza

provvista, il Pretore di Venezia, sez. distaccata di Mestre, con

ordinanza del 27 febbraio 1995 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale dell'art. 8 della legge 15 dicembre

1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari)

con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.;

che secondo il giudice rimettente la disposizione censurata ha

introdotto una condizione di procedibilità, rimessa all'esclusiva

volontà di colui che l'illecito ha realizzato, essendo egli

assolutamente libero di porre in essere il meccanismo previsto

dall'art. 8 citato, influendo così direttamente sulla nascita di un

procedimento penale a proprio carico;

che in tal modo sarebbero violati il principio di ragionevolezza

e quello dell'obbligatorietà dell'azione penale non essendo

possibile che l'autore di un reato possa decidere lui stesso della

propria perseguibilità;

che - nella prospettazione del giudice rimettente - vi sarebbe

anche violazione del principio di eguaglianza perché l'art. 8 cit.

prevede quale causa di esclusione della perseguibilità del reato il

risarcimento del danno, ancorché parziale e solo legalmente

determinato, mentre tale operoso comportamento in altre ipotesi

delittuose (anche più lievi di quella in esame) viene assunto quale

mero elemento circostanziale di attenuazione della pena;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata

per essere già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 203 del

1993;

Considerato che la conformità al principio di ragionevolezza della

disposizione censurata è assicurata dalla sua ratio che - come

questa Corte ha già evidenziato (sentenza n. 203 del 1993) -

consiste nella finalità deflattiva dei procedimenti penali aventi ad

oggetto la violazione della disciplina degli assegni bancari,

unitamente alla tutela del bene giuridico della pubblica fede

attraverso la previsione disincentivante di dover corrispondere oltre

all'importo dell'assegno anche gli accessori (interessi, penale e

spese per il protesto), indipendentemente dalla richiesta del

creditore ed anche in presenza di remissione del debito (ordinanza n.

370 del 1995);

che ragionevole appare il bilanciamento degli interessi, operato

dal legislatore, in relazione a comportamenti che destano minore

allarme sociale perché seguiti dal pagamento della somma capitale e

degli accessori;

che non è fondatamente deducibile alcuna disparità di

trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui il risarcimento del

danno è valutato come mera circostanza del reato, non essendo

comparabili le situazioni confrontate (sentenza n. 203 del 1993,

cit.);

che non sussiste un vincolo costituzionale che limiti a

determinate fattispecie nominate la discrezionalità del legislatore

nella previsione di nuove ipotesi di condizioni di procedibilità,

sicché nessuna lesione è ravvisabile sotto questo profilo del

principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386

(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Pretore di

Venezia, sez. distaccata di Mestre, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:511 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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