Corte costituzionale

Sentenza n. 407/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo

comma, e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal Pretore di Varese nel

procedimento penale a carico di Schiaffi Claudio, iscritta al n. 63

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale innanzi al Pretore di Varese

nei confronti di Schiaffi Claudio, imputato del reato di cui agli

artt. 81 c. p. e 116, comma 1, n. 2, r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736,

per avere emesso quattro assegni bancari dell'importo complessivo di

33.788.000, senza che presso la relativa banca trattaria esistessero

i relativi fondi, il difensore, dopo l'apertura del dibattimento,

chiedeva l'ammissione della testimonianza delle persone indicate

nella lista per provare l'avvenuto pagamento, tempestivo e completo,

di quanto richiesto dalla legge n. 386 del 1990 al fine della

improcedibilità del reato. Prima di provvedere in ordine a tale

richiesta il Pretore, a seguito di eccezione del Pubblico Ministero,

ha sollevato, con ordinanza del 16 ottobre 1992, questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8, terzo

comma, e 11, primo comma, della citata legge 15 dicembre 1990 n. 386

(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in

cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento debba essere

fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma

autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il

pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante

l'effettuazione del deposito vincolato.

Ritiene il giudice rimettente che le norme censurate - nel

prescrivere in via esclusiva una determinata prova documentale della

causa di improcedibilità del reato, così introducendo un vero e

proprio limite probatorio (prevalente, per il criterio della

specialità, sulla ordinaria disciplina, peraltro precedente, delle

prove nel processo penale) - confliggano con gli artt. 3 e 24, comma

2, della Costituzione.

Infatti l'esistenza di un limite non superabile alla

dimostrabilità di un fatto storico, quale l'avvenuto pagamento degli

assegni, che impedisce in concreto l'inizio o il proseguimento

dell'azione penale, compromette il diritto di difesa dell'imputato.

Né pare giustificato al giudice rimettente che venga impedito

all'imputato di valersi di uno strumento probatorio, quale è quello

della testimonianza, solo perché è addebitato un reato previsto

dalla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, mentre in

generale, per tutti gli altri reati, l'imputato può usufruire degli

ordinari mezzi di prova.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della questione di costituzionalità atteso

che il limite probatorio, previsto dalle norme censurate, persegue la

finalità di garantire il rigoroso accertamento della condizione cui

è subordinata la procedibilità del reato; inoltre non viola il

diritto di difesa, né appare irragionevole in quanto non è previsto

in relazione all'accertamento del fatto costitutivo del reato

(rispetto al quale il pagamento in questione è del tutto

irrilevante), bensì in funzione della applicabilità di una

specifica condizione di procedibilità. L'esclusione della prova

testimoniale risponde poi all'esigenza di semplificazione, celerità

e certezza dell'accertamento, da un lato evitando il ricorso a

persone compiacenti e dall'altro assicurando la certezza della data,

elemento essenziale ai fini della ricorrenza della condizione in

questione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione - degli

artt. 8, terzo comma, e 11, primo comma, legge 15 dicembre 1990 n.

386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella

parte in cui prevedono che la prova dell'avvenuto pagamento

dell'importo dell'assegno bancario (e degli accessori) debba essere

fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma

autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il

pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante

l'effettuazione del deposito vincolato per sospetta violazione:

del diritto di difesa giacché l'imputato non può dimostrare

altrimenti (se non mediante la suddetta prova documentale)

l'esistenza di un fatto storico (l'avvenuto pagamento) che impedisce

in concreto l'inizio o il proseguimento dell'azione penale;

del principio di eguaglianza in ragione della disciplina

ingiustificatamente deteriore (sotto il profilo della limitazione del

diritto alla prova) prevista solo per l'ipotesi di reato di emissione

di assegno bancario senza provvista rispetto alla generalità degli

altri reati.

2. - Va premesso che - come già questa Corte ha avuto modo di

sottolineare (sent. n. 32 del 1992) - la nuova normativa

sanzionatoria degli assegni bancari, introdotta con la legge n.

386/90, prevede una speciale causa di improcedibilità dell'azione

penale (o di improseguibilità della stessa, ove già iniziata) sia

nella disciplina transitoria, che in quella a regime. Infatti,

rispettivamente, l'art. 11, comma 1, prevede che per i reati commessi

prima della data di entrata in vigore della legge stessa non si

proceda ove sia provato che l'imputato, nel termine di novanta giorni

dalla data suddetta, abbia pagato l'importo dell'assegno bancario (e

degli accessori). Analogamente, a regime, l'art. 8, comma 1, prevede

che il medesimo pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla data

di scadenza di presentazione del titolo è causa di improcedibilità

(o improseguibilità) dell'azione penale.

3. - Le censure del giudice rimettente investono sia la disciplina

a regime (art. 8, comma 3, cit.), sia quella transitoria (art. 11,

comma 1, cit.). Ma soltanto di quest'ultima egli deve fare

applicazione trattandosi di reati commessi prima dell'entrata in

vigore della legge n. 386/90, sicché è inammissibile per difetto di

rilevanza la questione di costituzionalità riferita all'art. 8,

comma 3, pur se il suo contenuto precettivo indirettamente rileva -

per quanto si dirà oltre - sulla valutazione delle medesime censure

riferite all'art. 11, comma 1.

4. - La questione di costituzionalità riferita all'art. 11, comma

1, è fondata.

La norma censurata prevede che la prova dell'avvenuto pagamento

(dell'assegno bancario e degli accessori) debba essere fornita in

sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o

attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento

ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante

l'effettuazione del deposito vincolato. L'inequivocabile tenore

letterale della disposizione evidenzia - come del resto ritiene il

giudice rimettente nella sua premessa interpretativa - una

eccezionale ipotesi di prova legale, nel senso che il fatto storico

che determina l'improcedibilità dell'azione penale non può essere

provato altrimenti che con le tre tipiche modalità sopra descritte.

In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione

(Cass. 2 settembre 1992 n. 9316) che parla di "atto a forma

vincolata" il cui contenuto non può essere provato con altri

strumenti equipollenti, né è suscettibile di valutazione con altri

mezzi di prova da parte del giudice. Si tratta quindi di un'eccezione

al principio generale del diritto alla prova, quale recepito

dall'art. 190 c.p.p., eccezione che, come tale, non è del tutto

estranea allo stesso codice di rito che riconosce efficacia

preclusiva anche nel processo penale ai limiti di prova stabiliti

dalle leggi civili per lo stato di famiglia e di cittadinanza (art.

193 c.p.p.).

Se però in generale non può ritenersi che la previsione di

limiti alla prova (intesa in senso ampio e quindi comprensiva anche

della prova dei presupposti di fatto che rilevano ai fini della

procedibilità dell'azione penale) sia incompatibile con la

necessaria tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),

ove questa debba contemperarsi con l'esigenza di tutela di altri

diritti costituzionalmente garantiti, occorre pur sempre verificare

la ragionevolezza di eventuali adattamenti o restrizioni conseguenti

al bilanciamento operato dal legislatore; verifica questa che nella

fattispecie dell'art. 11 in esame - sia valutata in sé, sia

considerata in rapporto alla parallela disciplina a regime posta

dall'art. 8 - non conduce al riscontro di sufficienti ed adeguate

giustificazioni della limitazione del diritto alla prova.

Ed infatti la disciplina a regime (art. 8), nel prevedere analoghe

modalità di prova (documentale) dell'avvenuto pagamento dell'assegno

bancario (ed accessori), precisa che questa è la prova che deve

essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto a levare

il protesto (o effettuare la constatazione equivalente) al fine di

esonerarlo - all'esito della rilevazione meramente formale di determinate risultanze documentali - dalla presentazione di denuncia

(altrimenti obbligatoria appena decorso il termine di sessanta giorni

per effettuare il pagamento suddetto), sicché è giustificato che il

legislatore (teso a conseguire un radicale effetto deflattivo dei

processi penali per tal genere di reati, evitando l'inizio stesso del

procedimento penale e la formazione del fascicolo processuale) abbia

circondato tale eccezionale esonero di opportune cautele,

rappresentate dalla tassativa elencazione delle modalità di prova

dell'intervenuto pagamento, oltre che dalla previsione di un termine

per l'inoltro della denuncia.

Invece nell'art. 11, comma 1, non si rinviene un'analoga

giustificazione perché la disposizione, nel suo tenore letterale

diversamente formulato, si riferisce (anche e soprattutto) al

giudizio essendo previsto che la prova vincolata in questione debba

essere fornita in sede penale; né la sede presa in considerazione

poteva essere diversa essendo il procedimento penale, salvo ipotesi

marginali, già in corso perché la disciplina transitoria riguarda

reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Nell'operare questo (necessariamente) diverso riferimento il

legislatore, nella seconda parte del primo comma dell'art. 11, ha

però riprodotto (per una sorta di trascinamento indotto dalla

simmetria delle fattispecie) quella prescrizione di prova legale che

aveva dettato nel terzo comma dell'art. 8 (e che in questo aveva una

sua specifica ratio), con l'effetto peraltro di trasferire alla fase

del giudizio (già pendente trattandosi appunto di fatti anteriori

alla entrata in vigore della nuova legge) e quindi ad una situazione

di per sé incompatibile con il radicale effetto deflattivo, che

giustifica la disposizione dell'art. 8 citato, la speciale regola

probatoria prevista nella disciplina a regime limitatamente alla fase

della vicenda che si svolge davanti al pubblico ufficiale.

Questo ingiustificato parallelismo svela l'intrinseca

irragionevolezza della disciplina transitoria, nella parte in cui

riferisce al giudizio il limite della prova documentale previsto

dall'art. 8 cit. soltanto per la fase preprocessuale, perché non

ricorre la specifica ragione che assiste la disciplina a regime, né

è rinvenibile altra giustificazione, neppure potendo ipotizzarsi una

maggiore affidabilità della prova documentale rispetto alla prova

testimoniale. Deve anzi rilevarsi - a quest'ultimo riguardo - che

mentre il portatore dell'assegno che riferisca, come teste, essere il

pagamento dell'assegno avvenuto entro il termine di novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge n. 386/90 commette, in

caso di dichiarazione non veridica, il reato di falsa testimonianza,

invece la mera quietanza di pagamento (la cui prescritta

autenticazione riguarda soltanto la sottoscrizione sicché si tratta

comunque di scrittura privata) non è assistita da alcuna fede

privilegiata e - potendo essere rilasciata (nel regime transitorio)

anche dopo il termine suddetto (secondo la giurisprudenza della Corte

di cassazione) - non offre particolare affidabilità in ordine

soprattutto alla tempestività del pagamento.

L'irragionevolezza del limite alla prova nella disciplina

transitoria in esame ridonda in vulnerazione del diritto di difesa

(art. 24 della Costituzione) sicché - rimanendo assorbita la censura

di violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della

Costituzione) - deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 1, cit. nella parte in cui prevede che la prova

dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno bancario (e degli

accessori) debba essere fornita in sede penale mediante quietanza del

portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale

che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di

credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato; con la

conseguenza che trova applicazione il normale regime probatorio quale

previsto dal vigente codice di rito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1,

legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari) nella parte in cui prevede che "la prova

dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante

quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del

pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione

dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito

vincolato";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, comma 3, legge 15 dicembre 1990, n. 386, (Nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, con

riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dal Pretore di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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