Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 11

della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dal Pretore di Pescara nel

procedimento penale a carico di Dragani Antonio iscritta al n. 725

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Tortona

nel procedimento penale a carico di Gatti Mario iscritta al n. 2 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dragani

Antonio imputato del reato di emissione di assegni bancari senza

copertura, il Pretore di Pescara con ordinanza del 17 luglio 1991 ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 8 e 11, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, nella parte in cui

fanno conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale

per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge

medesima, allorquando imputato è un imprenditore sottoposto, durante

il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di

amministrazione controllata;

che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbe una

disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed una limitazione del

diritto di difesa (art. 27 - ma, rectius, 24 - secondo comma, Cost.)

in danno dell'imputato ammesso all'amministrazione controllata,

rispetto a quello che a tale procedura non sia assoggettato, per il

fatto che nei suoi confronti l'azione penale è procedibile

nonostante egli si sia venuto a trovare nella particolare situazione

giuridica che non gli consente di effettuare i pagamenti delle somme

previste dal cit. art. 4;

che nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale di

condanna di Gatti Mario per l'emissione di assegni bancari senza

copertura, il Pretore di Tortona con ordinanza del 7 novembre 1991 ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 sulla nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non

esclude la procedibilità nei confronti dell'imputato che,

successivamente alla commissione del reato di emissione di assegno

bancario senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo così

a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma

portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;

che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbero violazione

del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e disparità di trattamento

(art. 3 Cost.) in danno del fallito per il fatto che nei suoi

confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia venuto a

trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente

di disporre del suo patrimonio;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato

eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di

costituzionalità (perché viene richiesto alla Corte un intervento

addittivo in una materia che vede come possibili varie soluzioni) e

sostenendo nel merito l'infondatezza della questione atteso che la

condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili

al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di

forza maggiore;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

contenuto;

che la censura di incostituzionalità sollevata con l'ordinanza

del pretore di Pescara, nella parte in cui si riferisce all'art. 8

della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente inammissibile

perché tale disposizione (che contiene la disciplina a regime della

condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di emissione

di assegno senza provvista) trova applicazione soltanto ai fatti

commessi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre

dall'ordinanza risulta trattarsi di reato commesso prima di tale

data;

che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della

legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di

emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata

in vigore), è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte

ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi

manifestamente inammissibile (con ordinanza n. 172 del 1992) analoga

questione di costituzionalità relativamente alla posizione

dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine

che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura

concorsuale dell'amministrazione controllata; né l'indicazione da

parte del giudice rimettente dell'ulteriore parametro costituito

dall'art. 24, secondo comma, Cost. introduce nuovi e diversi profili

di valutazione;

che per la medesima ragione è altresì inammissibile la

questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Tortona;

che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della

legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari), in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sollevate dal pretore di Pescara e dal pretore di

Tortona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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