Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1979 al 18 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. ((La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature e' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento)). I comuni o i consorzi ((...)) di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 18 maggio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 398/1995

    Parametro
    26 luglio 1995

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 399/1995

    Parametro
    26 luglio 1995

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 25 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 400/1995

    Parametro
    26 luglio 1995

    Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979. 5 parole tolte, 71 parole aggiunte.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi aggiunto: delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature tolto: sara' aggiunto: e' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 tolto: della presente leggeaggiunto: . Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento. I comuni o i consorzi tolto: intercomunaliaggiunto: ... di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1979, n.650

    La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art14 · fonte del testo

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