Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5,

della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili

(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento

penale a carico di Cunotto Luigina Natalina, iscritta al n. 672 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1994 dal Pretore di Asti nel

procedimento penale a carico di Borello Armando, iscritta al n. 57

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cunotto

Luigina Natalina - imputata del reato di cui all'art. 27 del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915, in relazione all'art. 1 della legge

regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, perché non osservava

tutte le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione della

Provincia di Asti dell'11 agosto 1992 in tema di spandimento dei

liquami su terreno ad uso agricolo -, il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1, comma 5, della

citata legge regionale, per violazione dell'art. 25 della

Costituzione.

Il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata, includendo

nel campo di applicazione del d.P.R. n. 915 del 1982 una condotta -

lo spandimento su terreno adibito ad usi agricoli dei reflui

provenienti da insediamenti civili o produttivi, nella specie liquami

derivanti da macellazione - la quale ha la propria compiuta

disciplina, anche penale, nella legge n. 319 del 1976, comporta come

conseguenza la qualificazione dello spandimento di liquami su suolo

agricolo come forma di smaltimento di rifiuti. Il che, peraltro,

sulla base di una ricostruzione sistematica del rapporto tra

disciplina degli scarichi e disciplina dello smaltimento dei rifiuti

e sulla base altresì dell'orientamento giurisprudenziale prevalente,

deve ritenersi contrario a Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, infatti, il contrasto tra la norma

regionale impugnata e l'art. 25 della Costituzione, appare evidente,

in quanto, come anche ripetutamente affermato dalla Corte

costituzionale, la legge regionale non può interferire sulla

competenza in materia penale, riservata esclusivamente allo Stato.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che, a seguito

dell'accoglimento della sollevata questione, non sarebbe più

configurabile l'imputazione contestata e il pubblico ministero

dovrebbe valutare la possibilità di contestare alla stessa il reato

di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 319 del 1976.

2. - È intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, la quale,

riservandosi di svolgere in una successiva memoria le proprie difese,

chiede che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Borello

Armando - imputato tanto del reato di cui all'art. 21, comma primo,

della legge n. 319 del 1976, perché effettuava sul suolo scarichi di

liquami (feci, urine e acque di lavaggio) dell'allevamento di suini

costituente insediamento produttivo, senza aver richiesto la

prescritta autorizzazione, quanto del reato di cui all'art. 25 del

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione all'art. 1, punto 5,

della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per aver

effettuato smaltimento su terreno sotto forma di trattamento dei

liquami provenienti dal proprio allevamento suinicolo - il Pretore di

Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, nei confronti

dell'art. 1, comma 5, della citata legge della Regione Piemonte n. 13

del 1990.

Il giudice a quo osserva, quanto alla rilevanza della questione,

che la disposizione impugnata si pone in contrasto macroscopico con

il quadro normativo risultante dalla legge n. 319 del 1976 e dal

d.P.R. n. 915 del 1982, laddove include nel campo di applicazione di

quest'ultimo le operazioni di spandimento su terreni agricoli di

liquami provenienti da insediamenti civili o produttivi, con

conseguente duplicazione di incriminazioni prodotta dalla

disposizione impugnata. Tale duplicazione, secondo il giudice,

potrebbe avvenire solo attraverso una dichiarazione di illegittimità

costituzionale, e non anche attraverso la disapplicazione della

disposizione stessa da parte del giudice.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che, poiché la disposizione impugnata stabilisce l'equazione

"spandimento dei reflui provenienti dagli insediamenti civili o

produttivi" - "attività di smaltimento dei rifiuti sub specie di

trattamento degli stessi", il legislatore regionale non si è

limitato a specificare una previsione già contenuta nella normativa

statale, ma ha attuato un vero e proprio ampliamento dell'ambito di

operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti,

concretando la violazione del principio di riserva allo Stato della

competenza in campo penale, derivante dal combinato disposto degli

artt. 25 e 117 della Costituzione. E ciò sia perché il concetto di

spandimento non può essere assimilato a quello di trattamento dei

rifiuti, sia perché l'attività di spandimento dei reflui di origine

animale sul suolo ai fini agricoli non realizza alcuna delle fasi di

smaltimento dei rifiuti, per le quali il d.P.R. n. 915 del 1982

richiede l'autorizzazione. La disposizione impugnata, infatti, non

distinguendo se si tratti di reflui prodotti da insediamenti propri o

di terzi e non richiedendo che venga necessariamente installato o

gestito un impianto di innocuizzazione o una discarica, ha l'effetto

di ampliare la previsione normativa statale, con l'ulteriore

conseguenza di assoggettare all'obbligo dell'autorizzazione e alla

possibile comminatoria di sanzioni penali attività che, in difetto

della stessa, ne sarebbero escluse.

4. - È intervenuta anche in questo giudizio la Regione Piemonte,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,

così come è già stata dichiarata manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della

medesima legge regionale, sul presupposto che lo spandimento di

liquami animali per uso agricolo o di deiezioni provenienti da

allevamenti di suini su terreni a fini agricoli non rientra nella

previsione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale

disciplina l'apertura e l'effettuazione di scarichi nelle acque

superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che

private, sul suolo o sottosuolo. Considerato in diritto Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Asti e il Pretore di Asti

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, nei confronti

dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo

1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).

Secondo i giudici rimettenti, la disposizione impugnata, nel

prevedere che l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui

provenienti da insediamenti civili e produttivi, considerata come

fase di trattamento dei reflui stessi, rientra nell'ambito di

applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, appare

contrastante con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, per il fatto

che estende l'ambito di operatività del d.P.R. n. 915 del 1982 ad

attività rientranti nella disciplina degli scarichi stabilita dalla

legge 10 maggio 1976, n. 319 e, così facendo, rende assoggettabili

tali attività alle sanzioni penali previste dal citato decreto

presidenziale, in violazione dei principi costituzionali che

riservano esclusivamente allo Stato la competenza ad adottare norme

incriminatrici.

Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima disposizione, i

giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

La questione è fondata.

La disposizione contestata contiene una norma diretta a definire

l'ambito di operatività del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,

stabilendo che lo spandimento dei reflui provenienti dagli

insediamenti civili o produttivi debba rientrare fra le attività di

smaltimento dei rifiuti sotto specie di trattamento degli stessi. Nel

far ciò, come osservano i giudici a quibus, il legislatore regionale

non si è limitato a specificare il contenuto di un precetto di legge

statale, assistito da una particolare sanzione penale, ma ha

modificato le classificazioni di attività stabilite dalle leggi

statali alterando, conseguentemente, il sistema sanzionatorio penale

previsto da tali leggi.

Stando a queste ultime, infatti, lo spandimento sul suolo agricolo

di liquami, non tossici o nocivi, provenienti da insediamenti

produttivi o civili e, in particolare, di liquami derivanti da

laboratori di macellazione o da allevamenti di bestiame rientra tra

le fattispecie normative disciplinate dagli artt. 1 e 4 della legge

n. 319 del 1976, ed è pertanto assoggettabile, ove sia compiuto in

violazione dei precetti ivi stabiliti, alle sanzioni, anche penali,

previste dall'art. 21 della predetta legge.

La disposizione di legge regionale oggetto di impugnazione,

invece, nell'attrarre la disciplina dello spandimento dei liquami

sopra indicati a quella dello smaltimento dei rifiuti e, in

particolare, alle norme stabilite per la fase del trattamento degli

stessi dal d.P.R. n. 915 del 1982, si pone in diretto contrasto con

l'art. 2, comma settimo, lettera d), dello stesso decreto

presidenziale, il quale espressamente esclude l'applicabilità di

quest'ultimo agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319 del 1976

(e successive modificazioni), finendo per sovrapporre alle sanzioni,

anche penali, previste dalla legge appena citata il diverso sistema

sanzionatorio, incluse le norme incriminatrici, fissato nel titolo V

del d.P.R. n. 915 del 1982.

Poiché, dunque, al legislatore regionale non spetta il potere di

comminare o rimuovere sanzioni penali ovvero variare con proprie

norme le pene previste dalle leggi statali in una data materia e

poiché allo stesso legislatore è, conseguentemente, inibito

interferire con proprie disposizioni con il sistema sanzionatorio

penale stabilito dal legislatore statale esentando determinate

condotte dalla sottoposizione a norme penali o, in generale,

modificando, in meglio o in peggio, l'assoggettamento di determinati

comportamenti alle pene fissate dalle leggi dello Stato (v. ad

esempio sentenze nn. 213 e 117 del 1991, 309 e 43 del 1990, 370 del

1989), non resta che dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte n. 13 del

1990 per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo

1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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