Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e

dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5

"Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)",

promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1993 dal Pretore di

Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n.

46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi

dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319

(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della

responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di

autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in

assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di

accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319

del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio

1986, n. 5, dal titolo "Disciplina regionale degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10

maggio 1976, n. 319)", per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione;

che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina

degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella

parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di

accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge

regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più

permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n.

319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione

amministrativa pecuniaria;

che, ad avviso del giudice a quo, la difformità dell'impugnata

disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella

legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto

non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei

limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal

momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe

alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella

regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata

a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle

allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle

deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più

rigoroso;

che la questione di legittimità costituzionale in oggetto

sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché la condotta contestata

all'imputato riguarda valori registrati nelle acque di scarico in

quantità superiore ai parametri chimici COD, materiali in

sospensione totali e tensioattivi anionici, prescritti dalla tabella

A della legge n. 319 del 1976, benché rispettosi dei corrispondenti

più elevati limiti massimi indicati nella tabella K1 della legge

regionale della Toscana n. 5 del 1986, in modo che l'applicazione

delle impugnate disposizioni della citata legge regionale n. 5 del

1986 comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana,

intervenuto nel presente giudizio, ha chiesto una pronuncia di non

fondatezza o di inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale, sul presupposto del pieno rispetto, da parte della

Regione Toscana, dei limiti costituzionali imposti alle proprie

competenze legislative, in quanto l'invocato art. 14 della legge n.

319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi

civili, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni,

alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti di accettabilità

fissati nella legge statale, ma non di riprodurli, di modo che il

difetto del denunciato contrasto della disciplina regionale impugnata

comporterebbe l'accertamento della irrilevanza, prima ancora che

della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Pistoia.

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454

(Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e

degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994,

n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre

1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da

ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,

n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17

marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non

recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina

statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme

regionali impugnate, con conseguente lesione dell'art. 117 della

Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del

1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono,

rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del

1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli

scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle

tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti

di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica,

persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della

stessa legge, prescrivendo che " ..l'inosservanza dei limiti di

accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo

comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita

con la sanzione amministrativa ..";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,

al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel

giudizio pendente dinanzi ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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