Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995. Il Presidente e redattor…
Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e al Pretore di Cuneo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il dirett…
Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti e al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il diretto…
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza indic…
Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 14 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano e nn…
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999. 301 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualita' dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche. I comuni o i consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 11 MAGGIO 1999, N.152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art14 · fonte del testo
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