Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) e degli artt. 14 e 15 della legge della Regione

Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi

delle acque di rifiuto) promossi con le ordinanze emesse dal pretore di

Pavia il 2 marzo 1979, dal pretore di Voghera il 10 maggio 1979, dal

tribunale di Vigevano il 5 aprile (due ordinanze) e il 27 aprile 1979,

dal tribunale di Como il 10 maggio e il 3 ottobre 1979, dal tribunale

di Vigevano il 5 aprile 1979 (due ordinanze), dal tribunale di Como

l'11 febbraio, il 3 marzo (due ordinanze), il 7 febbraio, il 10 marzo,

il 26 marzo (due ordinanze), il 27 marzo (due ordinanze), il 6 giugno,

il 22 maggio, il 2 aprile (due ordinanze), il 28 marzo, il 4 aprile

(tre ordinanze) e il 31 marzo 1980, dal pretore di Bellano il 23

ottobre 1980 e dal tribunale di Como il 3 ottobre, il 30 giugno, il 25

giugno e il 24 novembre 1980 (tre ordinanze) e il 23 ottobre 1981 (due

ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 398, 528, 651, 652, 653,

667, 878, 884 e 885 del registro ordinanze 1979, ai nn. 344, 345, 399,

433, da 510 a 514, da 664 a 671 e 803 del registro ordinanze 1980, ai

nn. 41, 161, 299, 314, 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1981 ed ai

nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 196, 251, 325 e 332 del 1979, nn. 36,

180, 194, 208, 222, 270 e 311 del 1980, nn. 20, 91, 137, 262 e 283 del

1981 e n. 102 del 1982.

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983, il Giudice

relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con cinque ordinanze (nn. 528, 651, 652, 653, 884 e 885 del reg.

ord. 1979), del tutto coincidenti quanto alla motivazione ed alle

conclusioni, il pretore di Voghera ed il tribunale di Vigevano

sollevano questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 14, primo comma, della legge regionale della Lombardia 19

agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della

Costituzione; e, in via subordinata ed eventuale, qualora cioè la

Corte dovesse ritenere infondata la questione di costituzionalità

relativa al citato art. 14, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per asserito contrasto

con gli artt. 27, primo comma, o, in via alternativa, con l'art. 25,

secondo comma, della Costituzione.

Premessa un'ampia e motivata esposizione della rilevanza della

questione nei relativi giudizi a quo, i giudici osservano come l'art.

25 della citata legge n. 319 del 1976 dispone che coloro che effettuano

scarichi già esistenti sono obbligati, fino al momento in cui devono

osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge stessa, ad

attenersi alle prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti Locali

in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della

legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C ad essa

allegata.

L'art. 21 della stessa legge commina la pena dell'arresto o

dell'ammenda a chi, effettuando gli scarichi di cui sopra, non

ottempera alle disposizioni dell'art. 25. L'art. 10 della medesima

legge dispone che gli insediamenti produttivi esistenti dovranno essere

adeguati ai limiti di cui alla tabella C, allegata alla legge stessa,

entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima.

L'art. 14, comma primo, della legge Regione Lombardia 19 agosto

1974, n. 48, dispone inoltre che gli scarichi in corsi d'acqua

superficiali di insediamenti produttivi già esistenti al momento

dell'entrata in vigore della legge stessa dovevano entro due anni

(cioè entro il 5 settembre 1976) conformarsi ai limiti di

accettabilità previsti dalla tabella C allegata a detta legge

regionale.

Sulla base normativa suesposta, i giudici rimettenti rilevano

"essere dubbio" che, nell'emanare la ricordata norma, la Regione

Lombardia abbia legittimamente usufruito di una potestà normativa

costituzionalmente ad essa spettante; e ciò in quanto la disciplina

degli scarichi industriali non rientrerebbe in alcuna delle materie di

cui all'art. 117 Cost. Si aggiunge che nel trasferire alle regioni le

funzioni amministrative, nelle materie ad esse attribuite in forza

dello stesso art. 117, lo Stato con i decreti delegati del 1972,

avrebbe conservato la competenza relativamente all'igiene del suolo e

dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli

aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri (art. 6, n. 7, del

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).

Qualora tale proposizione di incostituzionalità fosse ritenuta

infondata, gli stessi giudici prospettano il dubbio che l'art. 25 della

legge n. 319 del 1976, sia, in forza del richiamo alla legge regionale,

illegittimo costituzionalmente. In ragione del rinvio alla legge

regionale della Lombardia sopracitata, conseguirebbe che la legge

statale n. 319 avrebbe mutato in reato, con scadenza al 5 settembre

1976, un comportamento omissivo che nel periodo intercorrente tra il 5

settembre 1974 (data di entrata in vigore della legge regionale) e la

stessa scadenza del 5 settembre 1976, era considerato illecito

amministrativo.

Tanto premesso, due sarebbero le possibili implicazioni ai fini

penali; o si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di

cui all'art. 25 della legge n. 319 del 1976 debba essere presa in

considerazione la sola condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976,

data di entrata in vigore della citata legge statale (rimanendo quindi

indenne solo il periodo dal 13 giugno al 5 settembre 1976); ovvero si

ritiene che il termine di adeguamento ai limiti di cui alla tabella C

della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe il reato de

quo, decorra dal settembre 1974.

Ove si accogliesse la prima, l'incongruità del termine di due mesi

e mezzo circa apparirebbe evidente, attesi la complessità ed il costo

degli adempimenti attinenti alla predisposizione di impianti di

depurazione. Si farebbe perciò carico al soggetto di una

responsabilità penale assolutamente non addebitabile alla volontà

dello stesso e ciò costituirebbe violazione del principio di cui al

primo comma dell'art. 27 Cost., della personalità della

responsabilità penale. La giurisprudenza della Corte - si osserva - ha

affermato tale principio con riferimento a casi di esercizio di un

diritto, ma lo stesso principio dovrebbe valere anche nel caso

dell'adempimento di un obbligo penalmente sanzionato.

Qualora invece il termine dovesse decorrere dal settembre 1974, la

durata sarebbe certo congrua, ma, ad avviso degli stessi giudici, la

norma assumerebbe efficacia retroattiva, atteso che si darebbe rilievo

penale all'omissione decorsa in periodo antecedente all'entrata in

vigore della norma che rende punibile penalmente il comportamento in

parola; da qui la violazione del secondo comma dell'art. 25 della

Costituzione.

Identiche argomentazioni svolge il tribunale di Vigevano

nell'ordinanza n. 653/1979, estendendo la censura di

incostituzionalità all'art. 15, terzo comma, della legge regionale

della Lombardia n. 48/1974, riferentesi all'ipotesi di immissione di

scarichi nella fognatura, caso questo che ricorre nel giudizio a quo.

Anche con riguardo a tale norma si dubita che la Regione abbia

legiferato in materia di sua spettanza, ex art. 117 Cost. per le stesse

ragioni già esposte a proposito dell'art. 14 della stessa legge.

Relativamente all'ordinanza iscritta al n. 653/1979 ha spiegato

intervento il Presidente della Giunta regionale della Lombardia,

chiedendo che la questione di legittimità costituzionale delle norme

di cui agli artt. 14, primo comma, e 15, terzo comma, della legge

regionale 19 agosto 1974, n. 48, venga dichiarata infondata.

Si rileva innanzi tutto che in forza del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, sono state trasferite alle regioni le funzioni già esercitate

dallo Stato "in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento

atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti

igienico-sanitari delle industrie insalubri" (art. 101); la stessa

norma precisa altresì che rientrano tra le funzioni trasferite "la

disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di

conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti

liquidi ed idrosolubili". La questione sollevata dal tribunale di

Vigevano appartiene dunque ormai solamente al passato.

Quanto alle perplessità di natura costituzionale manifestate dai

giudici a quibus, si evidenzia che la legge n. 48 del 1974 è stata

adottata in carenza di qualunque disciplina statale e per regolamentare

gli scarichi delle acque di rifiuto esclusivamente nell'ambito delle

funzioni che, a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.

8 e 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, erano state trasferite alle

regioni nelle materie urbanistica, di lavori pubblici di interesse

regionale e di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle zone interne

(v. art. 1 della legge regionale citata), sicché è alla luce di tale

intento che le norme impugnate devono essere lette.

Solo con la legge Merli del 1976 la disciplina degli scarichi ha

acquistato autonomia ed organicità nell'ordinamento statale, ed

imputazione allo Stato. È di grande rilievo che anche tale legge

affida alle regioni una serie di importanti attribuzioni in materia

(art. 4) e dichiara espressamente di voler tenere in vita "nel periodo

bianco" le disposizioni in precedenza dettate dalle regioni stesse

(art. 25), dimostrando che in tale campo le regioni ben potevano

intervenire anche precedentemente.

Né avrebbe pregio il rilievo secondo cui la riserva disposta con i

decreti delegati del 1972 a favore dello Stato delle funzioni relative

all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e

delle acque e agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri

comporterebbe l'illegittimità costituzionale denunciata. E ciò in

quanto la detta riserva riguardava esclusivamente le competenze

"attuali" degli organi dello Stato, competenze che, all'epoca non

erano, come si è detto, previste da alcuna norma; ed anche perché in

altri decreti di trasferimento, coevi al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4

(che all'art. 6, n. 7, conteneva la detta riserva) v'erano disposizioni

che introducevano chiaramente eccezioni alla riserva stessa,

ritagliando in essa nuove specifiche competenze a favore delle regioni.

Ciò accade nell'art. 2, lett. c, punto 3, del d.P.R. 15 gennaio 1972,

n. 8, che comprende tra le funzioni di spettanza regionale "le opere

igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle

acque, mattatoi, ecc.)" e accade nell'art. 4, lett. h, del d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 11, che riserva allo Stato gli interventi per la

protezione della natura, "salvi gli interventi regionali non

contrastanti con quelli dello Stato".

Si insiste poi nel rilevare che la detta competenza regionale è

stata ribadita formalmente dall'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977,

cosa questa non irrilevante anche per il periodo precedente, atteso che

la legge delega (art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)

espressamente invitava il Governo a completare il trasferimento alle

regioni delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate

nell'art. 117 Cost.

Se ne deve concludere che anche le funzioni relative alla tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti rientrano nelle materie di cui

all'art. 117 Cost., ché, in caso contrario incostituzionale, per

eccesso della delega, sarebbe il citato art. 101.

Dunque, se solo con il d.P.R. n. 616 del 1977 è caduta la riserva

statale sulle funzioni indicate nell'art. 6, n. 7, del d.P.R. n. 4 del

1972, già prima di esso decreto le regioni potevano legiferare in

materia a condizione soltanto "di non urtare contro esplicite e

tassative competenze che a quel tempo erano state ancora riservate allo

Stato".

Infine, e con riferimento alla sola censura proposta contro il

terzo comma dell'art. 15, si evidenzia che le fognature sono

richiamate, come si è già visto, tra le opere igieniche di interesse

locale, opere ricomprese nel d.P.R. n. 8 del 1972 tra i lavori pubblici

di interesse regionale e come tali trasferite alle regioni.

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che venga dichiarata la

infondatezza delle proposte questioni. Pur non rientrando nel suo

interesse di argomentare sulla questione relativa alla legge regionale

l'Avvocatura ritiene che la stessa sia infondata; adduce infatti che

ove al legislatore regionale sia da riconoscere la competenza a

legiferare nella materia in cui ha legiferato, è da considerare,

peraltro, che la legislazione regionale deve attenersi, ai sensi

dell'art. 9, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai

principi fondamentali delle leggi della Repubblica.

Il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 25 della legge 10

maggio 1976, n. 319, all'obbligo di osservanza delle prescrizioni

stabilite dalle regioni in quanto compatibili con le disposizioni

qualitative e temporali di detta legge, va inteso nel senso che: 1)

tali disposizioni qualitative e temporali sono espressione di principi

fondamentali di legge della Repubblica; 2) le norme della legge

regionale contenenti disposizioni qualitative e temporali sono da

intendere sostituite dalle corrispondenti norme della legge statale.

In base a questa impostazione, le questioni sollevate partirebbero

da presupposti inesatti, scaturenti dall'attribuzione di efficacia ad

una normativa regionale non più sussistente, perché superata dai non

coincidenti principi fondamentali contenuti in legge della Repubblica.

Con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza di discussione,

la Regione Lombardia ribadisce le ragioni già esposte a sostegno

dell'infondatezza della questione, sottolineando in particolare che

l'art. 25 della c.d. legge Merli sarebbe venuto "a riconoscere la piena

legittimità delle norme regionali già emanate... in tema di scarichi

industriali, dando loro un fondamento esplicito e sicuro, qualunque

fosse la competenza regionale sul punto".

Con argomentazioni quasi coincidenti e comunque in larga parte

approssimabili a quelle esposte in precedenza il pretore di Pavia (n.

398 del reg. ord. 1979) ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale del solo art. 14, primo comma, della legge

Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con

l'art. 117 Cost.; ciò dopo un'ampia motivazione sulla rilevanza della

questione stessa.

Nella ordinanza si ripetono, a sostegno della non manifesta

infondatezza della questione, motivi del tutto analoghi a quelli già

ricordati.

Ha spiegato intervento (peraltro fuori termine) il Presidente della

Giunta regionale lombarda, chiedendo che la proposta questione venga

dichiarata infondata.

Nel corso di un procedimento penale a carico di Angelo Bussoni, il

pretore di Bellano (n. 41 del reg. ord. 1981), dopo aver dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 15, 21, 22, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con

riferimento agli artt. 2, 3, 4, 9 e 32 della Costituzione, proposta

dalla difesa, sollevava d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge regionale lombarda 19 agosto

1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 Cost., dopo aver

motivato sulla rilevanza della questione.

Le argomentazioni succintamente addotte a sostegno della non

manifesta infondatezza della questione sono riportabili a quelle

riassunte in precedenza.

Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente

della Giunta lombarda.

Egualmente la questione di legittimità costituzionale del solo

art. 14 per contrasto con l'art. 117 veniva sollevata dal tribunale di

Como con due ordinanze (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982) con succinta

motivazione sulla rilevanza.

Con ventisei ordinanze, praticamente identiche (nn. 667, 878/1979;

344, 345, 399, 433, 510-514, 664-671, 803/1980; 161, 299, 314,

400-402/1981), il tribunale di Como ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976,

n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale

della Lombardia n.48 del 1974; all'uopo il collegio rileva che "la

legge Merli ha mutato in illecito penale con scadenza al 5 settembre

1976, una omissione che dal 5 settembre 1974 (data di entrata in vigore

della richiamata legge regionale) era contemplata dalla legge

regionale, con la stessa scadenza del 5 settembre 1976, quale semplice

illecito amministrativo e che, ai fini penali, la condotta omissiva

successiva al 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge

Merli) appare soffrire di un termine assai breve (poco più di due

mesi) per un adempimento, di norma, complesso, quale quello di

predisporre impianti adeguati di depurazione, così da doversi

ipotizzare una responsabilità penale indipendentemente da una concreta

possibilità di obbedienza al precetto".

Nelle suddette ordinanze manca qualunque riferimento ai fatti di

causa; la rilevanza è enunciata, senza motivazione alcuna; ci si

limita a dire che la norma impugnata "concorre a formare, con l'art. 21

della citata legge n. 319 del 1976, la fattispecie del reato in

contestazione, in relazione all'art. 27 Cost.".

Nelle ordinanze nn. 344, 345/1979 e 433/1980 ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione venga

dichiarata infondata; le argomentazioni svolte a sostegno di tali tesi

sono praticamente le stesse già riassunte in precedenza. Considerato in diritto :

1. - Le trentasei ordinanze di cui in epigrafe sollevano questioni

di legittimità costituzionale identiche o comunque concernenti la

stessa materia. I relativi giudizi possono quindi essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - L'art. 14 della legge 19 agosto 1974, n. 48, della regione

Lombardia stabilisce una serie di norme transitorie, relative alle

sistemazioni degli scarichi in corsi d'acqua superficiali, prescrivendo

nel primo comma che essi entro due anni dall'entrata in vigore della

legge debbono essere conformati "ai limiti di accettabilità previsti

nella allegata tabella C".

Eguale prescrizione viene stabilita dall'art. 15, terzo comma, della

legge per "gli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche

fognature".

L'art. 19 della detta legge regionale stabilisce sanzioni

amministrative per l'inosservanza alle prescrizioni della legge

medesima.

L'art. 25, primo comma, della legge statale 10 maggio 1976, n.

319, stabilisce che "coloro che effettuano scarichi già esistenti

provenienti da insediamenti sia produttivi che civili... sono comunque

tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni e dagli

enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e

temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto

nella tabella C allegata alla presente legge".

Infine l'art. 21 della stessa legge n. 319, stabilisce sanzioni

penali, tra l'altro, per chi "non ottempera alle disposizioni di cui

all'art. 25".

3. - Le trentasei ordinanze riassunte in narrativa propongono alla

Corte le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

A) L'ordinanza del pretore di Voghera (n. 528 del reg. ord. 1979),

quattro ordinanze del tribunale di Vigevano (nn. 651, 652, 884, 885 del

reg. ord. 1979), l'ordinanza del pretore di Pavia (n. 398 del reg. ord.

1979), quella del pretore di Bellano (n. 41 del reg. ord. 1981), due

ordinanze del tribunale di Como (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982)

sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 (o

dell'art. 14, primo comma) della legge della regione Lombardia 19

agosto 1974, n. 48, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

L'ordinanza n. 653 del reg. ord. 1979 del tribunale di Vigevano

solleva la stessa questione anche nei confronti dell'art. 15, terzo

comma, della stessa legge della regione Lomdardia n. 48.

B) L'ordinanza del pretore di Voghera e le cinque ordinanze del

tribunale di Vigevano sopra menzionate sollevano in via subordinata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,

della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

C) Ventisei ordinanze del tribunale di Como, cioè tutte quelle

indicate in narrativa ad eccezione delle due ultime (nn. 10 e 11 del

reg. ord. 1982), sollevano questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui

richiama l'art. 14 della legge della regione Lombardia n. 48 del 1974",

in relazione all'art. 27 della Costituzione.

4. - La questione indicata sub A non è fondata.

Essa è stata sollevata sul rilievo che "la disciplina degli

scarichi industriali non sembra rientrare in alcuna delle materie

indicate nell'art. 117 Cost.", mentre poi "lo Stato, nel trasferire

alle Regioni con i decreti delegati del 1972 le funzioni amministrative

nella materia attribuite alle Regioni stesse dal menzionato art. 117

Cost., ha mantenuto a se stesso la competenza in ordine all 'igiene del

suolo e dell 'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed

agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, come

espressamente stabilito dall'art. 6, n. 7, del d.P.R. 14 gennaio 1972,

n. 4".

La Corte ritiene che la delicata questione della competenza

regionale nella materia di cui trattasi non possa essere affrontata se

non partendo dalla considerazione che fino alla legge cosiddetta Merli

n. 319 del 1976 non esisteva nella legislazione dello Stato alcuna

organica disciplina relativa agli inquinamenti. Il problema, divenuto

assai grave con lo sviluppo industriale e con quello urbanistico, era

solo frammentariamente toccato da molteplici disposizioni sia delle

leggi sanitarie, sia di quelle sulla pesca e sulle acque pubbliche, sia

del codice penale, con ampi margini di incompletezza, di

discrezionalità e di incertezza sulla loro concreta applicabilità,

tanto da rendere assai difficili e controversi i primi interventi

dell'autorità giudiziaria di fronte all'incontrollato espandersi del

fenomeno dell'inquinamento, ulteriormente favorito proprio dalla

deficienza e scarsa decifrabilità della regolamentazione.

Che in questa specie di vuoto legislativo le regioni, nella specie

la regione Lombardia con la legge n. 48 del 1974, siano state

pressoché costrette ad inserirsi con una interpretazione estensiva e

globale ma non arbitraria della competenza loro accordata dall'art. 117

della Costituzione in materia di urbanistica, di caccia e pesca nelle

acque interne (cioè in materia direttamente o indirettamente collegata

con quella della protezione dagli inquinamenti), è fatto che non può

considerarsi travalicante i limiti della competenza regionale.

D'altra parte, come è rilevato in dottrina, da una considerazione

unitaria del contenuto dell'art. 117 della Costituzione si desume

l'attribuzione alle regioni, come uno dei campi preferenziali, della

competenza relativa all'assetto del territorio, del quale le acque

costituiscono elemento essenziale, sicché la strumentazione della loro

difesa dagli inquinamenti non può ritenersi sottratta, quanto meno

nella totalità, alla competenza regionale. Con la conseguenza che ove

questa sia stata - come nella specie - esercitata non in contrasto con

la disciplina statale della materia, ma in via per così dire

suppletiva, finché una disciplina statale non è intervenuta, non si

è verificata violazione dell'art. 117 Cost.

Vero è poi, come osservano i giudici a quibus, che il decreto n.

4 del 1972 mantiene "ferme le attuali competenze degli organi statali"

in ordine fra l'altro (art. 6, n. 7) "all'igiene del suolo e

dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli

aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri". Ma, come osserva

la difesa della regione Lombardia, la riserva ("restano ferme le

attuali competenze" dice il citato art. 1 del decreto n. 4) non poteva

riferirsi se non alle competenze in quel tempo esercitate dallo Stato.

E come si è già osservato, previsioni e prescrizioni specifiche in

ordine alla regolamentazione degli scarichi, ai tassi di inquinamento

tollerabili, ai modi e tempi per accordare le situazioni irregolari

pregresse con le nuove esigenze ecc. non erano state emanate dallo

Stato e non lo furono fino alla legge n. 319 del 1976 concernente la

"tutela delle acque dall'inquinamento", nella quale (titolo IV) è

contenuta la "regolamentazione degli scarichi", precisandosi (art. 9)

che "in tutto il territorio nazionale viene stabilita (dunque prima non

esisteva) un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione

per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B

e C allegate alla presente legge".

D'altra parte l'art. 25 della legge n. 319 stabilisce l'obbligo di

"osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali

in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporanee

della presente legge". E dunque, quanto meno contro l'esistenza di una

riserva assoluta di competenza allo Stato che si vorrebbe operata

dall'art. 6, n. 7, del decreto n. 4 del 1972, l'argomento desunto dal

citato art. 25 della legge n. 319 può considerarsi decisivo.

La verità è che si era fatalmente verificato un intreccio di

competenze statali, praticamente non esercitate, e di competenze

regionali riconosciuto dalla stessa legge n. 319 come transitoriamente

non illegittimo; e che la situazione non è stata definitivamente

chiarita se non con il capo VIII del titolo V del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, che all'art. 101 determina le funzioni spettanti in

materia alle regioni, fra le quali "la disciplina degli scarichi e la

programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle

acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili".

Da tale normativa non può trarsi argomento circa la preesistenza

del conferimento della competenza alle regioni in tale materia; è

però indubbio che l'espresso riconoscimento, ivi contenuto, delle

attribuzioni suddette, da parte del legislatore statale, dimostra nella

ratio legis l'inesistenza di contrasto fra l'art. 117 della

Costituzione e la già esercitata potestà legislativa regionale.

Si deve dunque concludere per l'infondatezza della questione, la

cui incidenza è ormai confinata entro strettissimi limiti temporali.

E ad eguale conclusione deve a maggior ragione pervenirsi anche per

la questione di legittimità costituzionale estesa nell'ordinanza n.

653 del reg. ord. 1979 del tribunale di Vigevano nei confronti

dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 48 della regione Lombardia,

che tratta degli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche

fognature. A dimostrarne la infondatezza stanno in proposito non solo

le ragioni sopra esposte trattando dell'art. 14, comma primo, ma la

considerazione aggiuntiva che può trarsi dall'art. 2, lett. c, n. 3,

del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 il quale stabilisce il trasferimento

alle regioni dei lavori pubblici concernenti le opere igieniche di

interesse locale fra cui le fognature.

5. - La questione sub B è inammissibile.

L'ordinanza del tribunale di Voghera e le cinque ordinanze del

tribunale di Vigevano, subordinatamente all'ipotesi di rigetto della

questione di legittimità costituzionale sopra esaminata, propongono

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,

della legge n. 319 del 1976 con riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e 27, primo comma, della Costituzione.

La motivazione dell'ordinanza può così essere riassunta.

Il detto art. 25, primo comma, della legge n. 319, richiamando la

norma (art. 14, primo comma) della legge regionale lombarda n. 48,

avrebbe (in forza dell'art. 21 della legge n. 319 che dispone sanzioni

penali fra l'altro a chi non ottempera alle disposizioni dell'art. 25)

trasformato un illecito amministrativo (quale era nella legge

regionale) in illecito penale. E qui le ordinanze ipotizzano due

interpretazioni della norma. O si ritiene che ai fini della

configurabilità del reato vada presa in considerazione la sola

condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in

vigore della legge n. 319 del 1976, oppure si ritiene che il termine di

adeguamento degli scarichi al livello stabilito dalla legge regionale

decorra dal settembre 1974, cioè dall'entrata in vigore della legge

stessa. Nel primo caso l'incongruità del termine di due mesi e mezzo

residui per la regolarizzazione degli scarichi sarebbe evidente e ne

risulterebbe una responsabilità penale non addebitabile all'imputato,

con conseguente violazione del principio della personalità della

responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione). Nel

secondo caso si darebbe rilievo penale ad un comportamento omissivo

avvenuto in periodo precedente alla vigenza della norma che stabilisce

la rilevanza penale della omissione, con una retroattività del

precetto penale in violazione dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione.

Si tratta, come è evidente, di due diverse interpretazioni della

norma, che pongono due diverse questioni di legittimità

costituzionale.

Ora non è consentito ai giudici di ipotizzare, collocandole sul

medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme (in ipotesi

anche più di due) e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la

Costituzione.

Fra l'altro, diversamente operando, verrebbe meno la possibilità

di verificare la rilevanza della questione, la quale è constatabile

soltanto attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella

accezione che si ritiene applicabile nel giudizio a quo (cfr. sentenza

n. 109 del 1982).

La questione è pertanto inammissibile.

6. - Del pari inammissibile è la questione sub C, sollevata dal

tribunale di Como con ventisei ordinanze di identico contenuto.

In esse, infatti, mancano la indicazione dei fatti di causa e la

dimostrazione della rilevanza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48,

sollevata con le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di

Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale

di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del

reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano e nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982

dal tribunale di Como, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48

sollevata dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza n. 653 del reg.

ord. 1979, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319, sollevata dal pretore di Voghera con l'ordinanza n. 528 del

reg. ord. 1979 e dal tribunale di Vigevano con le ordinanze nn. 651,

652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella

parte in cui richiama l'art. 14 della legge della regione Lombardia 19

agosto 1974, n. 48, sollevata dal tribunale di Como, con le ordinanze

nn. 667 e 878 del reg. ord. 1979; 344, 345, 399, 433, da 510 a 514, da

664 a 671 e 803 del reg. ord. 1980; 161, 299, 314, da 400 a 402 del

reg. ord. 1981, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari