Art. 2 — Competenze del C.I.P.E

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Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

  • a)determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;
  • b)indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;
  • c)determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;
  • d)determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
  • e)indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non puo', comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
  • f)determina le quote, per un importo non superiore al 3 per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale. Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:
  • 1)delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
  • 2)determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 27 marzo 1982

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 183/1998

    Questione inammissibile
    20 maggio 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 115, 117, 118 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 2, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 - con il quale si attribuisce ad un organismo governativo (CIPE) il compito di fissare principi direttivi, vincolanti per il legislatore regionale, in materia di assegnazione e decadenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica - e dell'art. 22, comma 1, lett. e), in relazione alla successiva lettera f) ed all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, dove, in conformità, su alcuni punti, e in difformità, su altri, dai criteri stabiliti dal CIPE nella deliberazione 19 novembre 1981, si prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di godimento di un reddito immobiliare superiore ad una determinata soglia, anche quando il reddito non derivi dalla titolarità di diritti reali su "alloggi". Il TAR rimettente, infatti, non ha preso in esame la deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995 - anteriore alla ordinanza di rinvio - con la quale sono stati dettati nuovi criteri generali per le assegnazioni, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può essere annullata o revocata, e non ha quindi esplicitato - come avrebbe dovuto - se il mutamento del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie, il che si risolve in una assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 402/1997. red.: S. Pomodoro

    Art. 2 Norme per l'edilizia residenziale · Art. 3 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 402/1997

    Questione inammissibile
    11 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che inducono il giudice rimettente a ritenere la perdurante rilevanza della questione, nonostante il CIPE abbia dettato, con la deliberazione del 13 marzo 1995, nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca. (Nella specie, il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 agosto 1978, n. 457 - recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"-, in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), delle legge della medesima regione 5 dicembre 1983, n. 81, sostenendo che le norme censurate, in riferimento ai criteri stabiliti nella deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, contrastano con gli artt. 3, 117 e 118 Cost.). red.: G. Leo

    Art. 2 Norme per l'edilizia residenziale · Art. 3 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1134/1988

    Questione infondata
    22 dicembre 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988 (recante Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 dell…

    Art. 2 Norme per l'edilizia residenziale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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