Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma,

della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64

(Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto

1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1989 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Anglisani Argante e il Comune di

Torino, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione al decreto con cui il

Sindaco aveva ordinato all'attore il rilascio di un immobile occupato

abusivamente, l'adito Pretore di Torino, rilevato che l'assegnataria

originaria aveva abbandonato l'alloggio, nel quale erano rimasti il

suo ex-convivente more uxorio, odierno opponente, nonché il figlio

naturale di tale unione, ha sollevato, con ordinanza emessa il 18

marzo 1989, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo

comma, della legge della Regione Piemonte del 10 dicembre 1984, n.

64, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione.

Il giudice a quo sospetta d'illegittimità costituzionale la

citata normativa nella parte in cui: a) limita la possibilità di

succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di

decesso dell'assegnatario, ovvero di separazione, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, al di

fuori di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione; b) non tutela

la posizione del convivente more uxorio rimasto nell'immobile

abbandonato dall'assegnatario, particolarmente allorché vi sia prole

naturale, della quale sia affidatario, come nella specie, il

convivente rimasto nell'alloggio.

Nella sostanza il Pretore, richiamandosi alla sentenza n. 404 del

1988 di questa Corte, individua un'ingiustificata disparità di

trattamento tra le ipotesi in esame e le fattispecie di successione

nella locazione risultanti dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978

così come modificato dalla sentenza citata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 marzo 1989 (R.O. n.

354 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo

e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984,

n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della

legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),

in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in

cui: " a) limitano la possibilità di succedere nella assegnazione

dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero

di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio; b) prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza

dalla assegnazione; c) non tutelano la posizione del convivente more

uxorio, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da

parte dell'assegnatario, in particolar modo quando vi sia prole

naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione

dell'organo competente".

2. - La questione è fondata, nei limiti di cui appresso. Occorre

preliminarmente negare l'utilizzabilità del tertium comparationis,

prospettato dal giudice a quo, e che consisterebbe nell'art. 6 della

legge n. 392 del 27 luglio 1978, nel testo risultante dalla sentenza

interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 404 del

7 aprile 1988, vale a dire "nella parte in cui non prevede la

successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia

cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia

prole naturale". La ipotesi di cui alla sentenza citata si inserisce

nel contesto privatistico del rapporto contrattuale di locazione,

laddove la questione sollevata è caratterizzata in termini

pubblicistici e per la natura amministrativa del procedimento di

assegnazione d'alloggio in regime di edilizia residenziale pubblica e

per la qualità degli Enti - Comune, I.A.C.P. - e loro fini e

funzioni.

Inoltre la successione al conduttore è là prevista quale

esigenza di conservare il tetto nei limiti della consumazione della

durata residua del contratto, mentre nel caso in questione si

tratterebbe di successione nell'assegnazione dell'alloggio senza

limiti temporali.

3. - Ha invece particolare considerazione ai fini del rinvenimento

della ratio decidendi il duplice dato che il convivente della

assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell'alloggio,

risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere

padre naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto

della donna.

Trattasi di un nucleo familiare che la citata legge della Regione

Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 prevede all'art. 2, comma terzo, per

la esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del

convivente more uxorio.

È contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della

Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa

legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art. 2,

comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo

accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella

convenzione di assegnazione - decesso, separazione, scioglimento,

cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche la cessazione

della convivenza. In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del

convivente non potrebbe valere come causa di decadenza

dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla

res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della

mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come

segno esteriore della conclusione della convivenza.

Pertanto resta esclusa dalla questione di costituzionalità la

disciplina della decadenza di cui all'impugnato art. 21, primo comma,

lett. b). La ratio decidendi, alla luce dell'altro parametro

invocato, l'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come

esigenza di "garantire (...) un fondamentale diritto sociale, quale

quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)", riscontrabile

nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

(New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale

dei diritti economici sociali e culturali (approvato a New York il 16

dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e

ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad

autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Questa Corte ha già altra volta riconosciuto "indubbiamente

doveroso da parte della collettività intera impedire che delle

persone possano rimanere prive di abitazione", e ha individuato in

tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all'abitazione,

collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2

della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato

sociale (cfr. sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987).

Il dovere collettivo di impedire che singole persone, e a maggior

ragione se inserite in un nucleo familiare, come quello rappresentato

dal genitore affidatario del figlio minore, restino prive di

abitazione è tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente

esponenziale della collettività, quale il Comune, nella specifica

competenza dell'assegnazione di alloggi in regime di edilizia

residenziale pubblica.

Il provvedimento di affidamento al genitore naturale del figlio

minore, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Torino, consente

peraltro di richiamare per analogia iuris quanto statuito da questa

Corte in tema di titolo ad abitare per il coniuge affidatario della

prole (cfr. sentenza n. 454 del 1989). Il diritto umano a non perdere

il tetto sotto cui si è protratta la convivenza è dunque rafforzato

dal munus a provvedere all'interesse morale e materiale della prole

generata mediante la conservazione della compagine domestica nella

stabilità della dimora.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e

secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984,

n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della

legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),

nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza

come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto

della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario

della prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:559 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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