Corte costituzionale

Sentenza n. 489/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma

ottavo, e 21, comma dodicesimo della legge della regione Piemonte 10

dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della

legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981)

promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Alba

nel procedimento civile vertente tra Pulina Giovanni ed il Sindaco di

Alba ed altro iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento con

cui l'autorità comunale aveva ordinato il rilascio di un alloggio di

edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Alba, con ordinanza in

data 16 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e

117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge

regionale del Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.

Le disposizioni impugnate, prevedendo nei due distinti casi di

annullamento e decadenza dall'assegnazione, con identica formula, che

"Contro il provvedimento del Sindaco, si applica il 13°, il 14° e il

15° comma, dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035",

estenderebbero il rimedio giurisdizionale previsto dalle norme

statali ad ipotesi non solo dalla stessa non contemplate, ma rispetto

alle quali, il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura

doversi escludere alla stregua dei più recenti orientamenti

giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizioni.

Trattandosi, dunque, di un rinvio recettizio (e non privo di

autonomo significato normativo) che amplierebbe le competenze

attribuite dalla legge statale all'autorità giudiziaria ordinaria,

il principio della riserva statale in materia giurisdizionale (art.

108 Cost.) ed i limiti della competenza regionale in materia

legislativa (art. 117 Cost.) sarebbero violati.

La rilevanza della questione viene infine motivata nel presupposto

che l'azione intentata dinanzi al giudice a quo risulterebbe

proponibile solo in forza del rinvio contenuto nelle norme impugnate.

2. - Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge

della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli

artt. 108 e 117 della Costituzione. Le disposizioni impugnate,

stabilendo che relativamente agli atti di annullamento e decadenza

dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si

applicano le norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art.

11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che prevedono il rimedio

dell'opposizione dinanzi al Pretore, violerebbero il principio della

riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando

dalla sfera delle potestà legislative di spettanza regionale.

2. - La questione è fondata.

Le ipotesi di annullamento e decadenza dall'assegnazione, alle

quali viene esteso il suindicato rimedio giurisdizionale, risultano

del tutto diverse dall'ipotesi di decadenza per mancata occupazione

dell'alloggio entro un certo termine presa in considerazione dalle

disposizioni statali, cui le impugnate norme regionali fanno rinvio.

La fattispecie normativa oggetto del presente giudizio è perciò

analoga a quella già ritenuta costituzionalmente illegittima da

questa Corte con sentenza n. 594 del 1990 ed i principi in

quell'occasione affermati vanno, pertanto, in questa sede ribaditi.

Anche in questo caso, infatti, attraverso la recezione delle norme

statali nella legislazione regionale, si innova al regime del riparto

di giurisdizione - delineato dalla recente giurisprudenza della

Cassazione - in ordine ai provvedimenti che dichiarano

l'annullamento, la revoca o la decadenza dall'assegnazione

dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. E, pertanto, il

rinvio contenuto nelle norme impugnate, modificando la normativa, in

una materia - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della

regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorità

giudiziaria ordinaria o amministrativa - che non solo esula

dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla

regione, ma che è anche oggetto di espressa riserva di legge

statale, viola entrambi gli invocati parametri costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo

comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10

dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della

legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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