Art. 6 — Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica

I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, gia' attribuiti alle regioni, possono essere riprogrammati dalle stesse anche in difformita' dagli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. All'articolo 17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1". Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalita' previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977. Nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, le eventuali economie di contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento di programmi di edilizia residenziale finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno per i fondi di propria competenza, determinano le modalita' di utilizzo di tali economie.

Testo vigente dal 23 febbraio 2001

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