Corte costituzionale

Ordinanza n. 506/1995

Altra decisione · depositata il 14/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12

(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in

attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione

del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge

regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione,

gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio-5 maggio 1994

dal TAR per l'Emilia-Romagna di Bologna, sul ricorso proposto da

Geraci Angelo contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al

numero 329 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di costituzione di Geraci Angelo;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Angelo Geraci per

l'annullamento della decisione assunta dalla Commissione per

l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il

ricorso da lui presentato avverso il provvedimento di esclusione

dalla graduatoria speciale riservata alle "giovani coppie" di cui

all'art. 11 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984,

n. 12, e successive modificazioni, il TAR per l'Emilia-Romagna, con

ordinanza emessa in data 17 febbraio-5 maggio 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge

della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per

l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei

criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre

1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre

1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo

1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e

disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica);

che l'impugnata disposizione prevede l'istituzione di una

graduatoria speciale, in aggiunta a quella d'ordine generale, nella

quale vengono inseriti i gruppi sociali, fra cui quello delle

"giovani coppie", ai fini della immediata individuazione dei

beneficiari della quota di alloggi di superficie minima da assegnarsi

ai nuclei familiari di una o due persone;

che, a parere del giudice a quo, il denunciato art. 11, primo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.

12, con l'includere nel novero delle famiglie di nuova istituzione,

alle quali è consentita la possibilità di beneficiare di alloggio

popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle

senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianità di

formazione, finisce con il costituire un impedimento alla formazione

di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternità,

ponendosi altresì in contrasto con il fondamentale diritto di ogni

cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di

uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata

elemento idoneo a giustificare una diversità di trattamento

nell'ambito dei nuclei familiari di recente formazione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non ha spiegato

intervento la Regione interessata mentre si è costituito, ma fuori

termine, Angelo Geraci che ha concluso per l'accoglimento della

questione;

Considerato che la norma censurata è stata sostituita dall'art.

10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli

alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli

appartenenti ai gruppi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti

nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di

ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non più solo ai

nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente

disposizione;

che in relazione alle menzionate modifiche legislative, si impone

la restituzione degli atti al giudice a quo cui spetta di valutare

l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio innanzi a

lui pendente, segnatamente sotto il profilo della persistente

rilevanza della sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 1985.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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