Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione

alla successiva lettera f) ed all'art. 2, primo comma, lettera d)

della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n 91 (Disciplina

dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3

ottobre 1996 dal Tar per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn.

693, 694, 695 e 696 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, adito in quattro diversi giudizi per l'annullamento di

altrettanti provvedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica emanati dal sindaco del comune di

Milano, con quattro ordinanze del 3 ottobre 1996, di contenuto

pressoché identico, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, secondo comma, numero 2, della legge 5

agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e

22, primo comma, lettera e) in relazione alla successiva lettera f)

ed all'art. 2, primo comma, lettera d), della legge Regione Lombardia

5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della

decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e

successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118

della Costituzione;

che, ad avviso del Tar rimettente, l'art. 2, secondo comma,

numero 2, della legge n. 457 del 1978 si pone in contrasto con gli

artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto attribuisce ad un

organismo governativo il potere di fissare "principi direttivi" che

vincolano il legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado

di limitare ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una

materia trasferita alle regioni;

che, secondo i giudici a quibus, la norma regionale censurata

reca vulnus anche all'art. 3 della Costituzione, in quanto, recependo

i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica (Cipe), prevede la decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio per il caso di godimento di un

reddito immobiliare che superi una determinata soglia, diversamente

da quanto disposto qualora l'assegnatario sia titolare di redditi di

natura diversa, nonostante la natura immobiliare del reddito non

costituisca di per sé un significativo indice di ricchezza;

che, osserva infine il tribunale amministrativo regionale, le

norme regionali violano gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in

quanto prevedono la decadenza anche quando il reddito non derivi

dalla titolarità di diritti reali su "alloggi" discostandosi in tal

modo dai criteri dettati dal Cipe nella deliberazione 19 novembre

1981, i quali esprimono, ex art. 2, secondo comma, n. 2, legge n.

457, del 1978, un "principio direttivo" che vincola il legislatore

regionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tre

dei quattro giudizi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha chiesto, negli atti di costituzione e nelle memorie

depositate in prossimità della camera di consiglio, che la questione

sia dichiarata inammissibile, ovvero infondata, e comunque sia

ordinata la restituzione degli atti, affinché il Tar proceda ad un

nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del

Cipe del 13 marzo 1995;

che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuto il Presidente

della Giunta regionale della Lombardia che, negli atti di intervento

e nelle memorie depositate in prossimità della camera di consiglio,

ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile, dato che i giudici rimettenti non hanno esaminato se

le modifiche introdotte nella disciplina sulla decadenza

dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

influiscano sulla questione stessa e comunque ha insistito perché

essa sia rigettata, in quanto infondata.

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,

quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;

che i giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale

della norma della legge regionale lombarda denunziata sostenendo che,

in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione Cipe del 19

novembre 1981, essa si porrebbe in contrasto sotto diversi profili

con l'art. 3 della Costituzione, nonché con gli artt. 115, 117 e 118

della Costituzione;

che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi

criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei

relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può

costituire oggetto di annullamento o di revoca;

che, benché la modificazione dei criteri per l'assegnazione

degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia

intervenuta anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza di

rimessione, il Tar non ha preso in esame tale ultima deliberazione

del Cipe e, conseguentemente, non ha esplicitato se il mutamento del

quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali

limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve

nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che,

secondo i giudici a quibus, inducono comunque a far ritenere la

perdurante rilevanza della questione, secondo quanto affermato da

questa Corte in fattispecie identica (ordinanza n. 402 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo

comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione alla

lett. f) ed all'art. 2, primo comma, lett. d) della legge Regione

Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e

della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e

successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115,

117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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