Corte costituzionale

Sentenza n. 1134/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1988 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 22 marzo 1988 e riapprovata il 26 luglio 1988 dal

Consiglio Regionale delle Marche, avente per oggetto: "Modifica

dell'art. 9 della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante

"Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione

dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi

del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato l'11 agosto 1988, depositato in cancelleria il 20 agosto

1988 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente, e

l'avv. Piero Alberto Capotosti per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'11 agosto 1988, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 22 marzo

1988 e riapprovata il 26 luglio 1988, recante "Modifica dell'art. 9

della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante "Disciplina dei

criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma

dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Con la legge impugnata, la Regione dispone, a modifica della

precedente normativa, che nella determinazione del reddito

convenzionale - ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica - non vanno calcolati i redditi derivanti al

nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle

norme vigenti da conviventi handicappati o disabili.

Ad avviso del ricorrente la legge viola la disposizione di cui

alla lettera f) del punto 3 della deliberazione del CIPE 19 novembre

1981, emanata in base alle competenze esclusive conferite allo stesso

CIPE dal secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La citata disposizione del CIPE, infatti, nel determinare il modo con

cui calcolare il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai

fini dell'assegnazione degli alloggi, prevede che "vanno computati

tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi

titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse".

Né può esservi dubbio, rileva infine l'Avvocatura dello Stato,

che la disposizione CIPE in esame sia vincolante per la Regione, dato

che la materia concernente "la determinazione dei criteri per la

assegnazione di alloggi e per la fissazione dei canoni" è riservata

allo Stato ai sensi dell'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Marche, concludendo

per l'infondatezza della questione.

Rilevato che la delibera CIPE 19 novembre 1981 contiene dei

criteri generali che "rappresentano i principi direttivi cui le

regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività

legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni"

(punto 1 della delibera), e che l'art. 4 della legge 5 agosto 1978,

n. 457 alla lettera f) attribuisce alle regioni la funzione di

formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari

di abitazioni di edilizia residenziale, la difesa della Regione

sostiene che, nel caso di specie, trattasi di criterio generale

relativo al limite del reddito annuo complessivo del nucleo

familiare, da determinarsi secondo le modalità dell'art. 21, primo

comma, della legge n. 457/78, così come modificato dall'art. 2,

penultimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94. Quest'ultima norma

- che stabilisce l'adozione di un criterio convenzionale di

determinazione del reddito complessivo familiare, basato sulla

detrazione di un milione per ogni figlio a carico, nonché sul

calcolo dei redditi da lavoro dipendente solo nella misura del 60 per

cento - ha comportato, ad avviso della Regione, la modifica e il

superamento (per incompatibilità) della lett. f) del punto 3 della

delibera CIPE 19 novembre 1981, su cui si fonda il ricorso

governativo, con la conseguenza di lasciare spazio alla legislazione

regionale di configurare, all'interno di tale criterio, ulteriori

condizioni e modalità applicative. La norma impugnata, sostiene in

conclusione la Regione, da un lato non contraddice al criterio

direttivo così come sopra interpretato, dall'altro risponde anche ad

un preciso principio costituzionale. Nel primo senso, infatti, va

considerato che le provvidenze di cui trattasi, ai sensi della

vigente legislazione tributaria, non solo sono esentasse, ma non sono

addirittura configurabili come reddito, cosicché di esse non si deve

tener conto a nessun fine fiscale. Nel secondo senso, va rilevato

che, ove fosse ritenuta esatta la tesi del ricorrente, si opererebbe

una interpretazione della normativa in discorso contrastante con la

ratio e la lettera dell'art. 38, primo comma, Cost., che ha la

finalità specifica di favorire chiunque si trovi in condizioni di

bisogno.

3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Marche ha depositato

memoria aggiuntiva, insistendo sulle conclusioni già adottate e, in

particolare, sviluppando la tesi secondo cui la legge impugnata non

contrasta con la delibera del CIPE in quanto le provvidenze di cui

trattasi (quali, ad esempio, le rendite infortunistiche erogate

dall'INAIL) hanno una funzione lato sensu risarcitoria ed

"alimentare" e non sono, quindi, giuridicamente qualificabili come

"redditi". Considerato in diritto

1. - Con deliberazione del 19 novembre 1981, il CIPE ha dettato,

ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.

457, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali criteri,

come afferma la delibera stessa al punto 1, rappresentano i "principi

direttivi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro

attività legislativa in materia".

In particolare, la lettera f) del punto 3 del provvedimento

richiede, fra i "requisiti per conseguire l'assegnazione", un reddito

annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite

stabilito dalle delibere dello stesso CIPE e chiarisce che "il

reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima

dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei

contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre

all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti,

indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi

compresi quelli esentasse".

La Regione Marche, con legge 30 novembre 1983, n. 38, ha

provveduto a disciplinare nel proprio territorio la assegnazione

degli alloggi in esame e, quanto al requisito del reddito, ha

riprodotto, in termini sostanzialmente identici, la menzionata

disposizione emanata dal CIPE (art. 9, primo comma, della legge

indicata). Con l'articolo unico della legge riapprovata il 26 luglio

1988, che costituisce oggetto del presente giudizio, la Regione

stessa dispone, aggiungendo un comma al citato art. 9, che "nella

determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non

vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi

e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi

handicappati o disabili".

Sostiene il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che

la legge impugnata si pone in contrasto con la delibera del CIPE, nel

punto dianzi indicato, in una materia riservata allo Stato ai sensi

dell'art. 88, n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.

La censura non può essere condivisa.

2. - Va, innanzitutto, premesso, come già detto, che la delibera

del CIPE in discussione detta, per sua espressa enunciazione

(conforme, del resto, a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma,

punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457), i "criteri generali", i

"principi direttivi" nella materia de qua: ne consegue che non può

essere impedito alle regioni, nell'ambito del loro dovere di

uniformarsi a tali criteri nella emanazione della propria normativa,

di introdurre delle specificazioni che non contrastino con la ratio

delle disposizioni contenute nel provvedimento del CIPE e delle norme

di legge in esso richiamate.

Questa Corte ritiene che la Regione Marche abbia esercitato i suoi

poteri nel rispetto delle regole anzidette.

La non computabilità, nel calcolo del reddito annuo complessivo

del nucleo familiare, di quanto percepito, sotto forma di sussidio o

assegno, da conviventi handicappati o disabili (secondo la formula

adoperata dalla legge impugnata) deve ritenersi una specificazione

non incompatibile con la ratio sottesa alla particolare disposizione

del provvedimento del CIPE invocata dal ricorrente, interpretata

anche alla luce dell'intera delibera e di altre norme rilevanti nella

materia.

Va osservato, in tal senso, che la circostanza che il reddito

annuo complessivo del nucleo familiare superi il limite stabilito dal

CIPE (e periodicamente aggiornato) determina il venir meno di un

requisito essenziale per conseguire l'assegnazione dell'alloggio.

Ciò posto, non si può ritenere irragionevole che nel calcolo

dell'ammontare del reddito non siano computate, così da non

concorrere a determinare la grave conseguenza indicata, quelle

provvidenze di varia natura che vengono corrisposte a scopo

assistenziale, per fronteggiare (spesso solo parzialmente) situazioni

di bisogno anche gravi, e che certamente non contribuiscono ad

indicare la "capacità economica" del nucleo familiare.

A conforto di questa tesi possono essere addotte varie

considerazioni. Si può, infatti, rilevare, in primo luogo, che la

stessa lettera f) del punto 3 della delibera del CIPE

significativamente esclude dal calcolo del reddito complessivo gli

assegni familiari. Inoltre, il punto 6, lettera a-5), della delibera

medesima prevede il diritto ad uno specifico punteggio - ai fini

della graduatoria - in caso di "presenza di handicappati nel nucleo

familiare": ciò dimostra che l'organo competente ha, nell'unica

disposizione che faccia espresso riferimento a tali soggetti,

valutato detta situazione come meritevole di particolare

apprezzamento. Sarebbe, pertanto, illogico ed irrazionale ritenere

che la stessa condizione (cioè la presenza di handicappati nel

nucleo familiare) possa, nella fase precedente alla formazione della

graduatoria - cioè in quella pregiudiziale relativa alla verifica

del possesso dei requisiti per essere ammessi a concorrere ai

benefici in questione -, svolgere invece un ruolo negativo, mediante

il computo dei sussidi, in tali casi spettanti, nel calcolo del

reddito globale di riferimento.

Può, infine, ulteriormente rilevarsi che, mentre i redditi di

lavoro dipendente sono computati, sempre ai fini del calcolo del

reddito annuo complessivo, nella misura del 60 per cento (art. 21

della legge n. 457/78 - come modificato dall'art. 2 del d.l. 23

gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 -

richiamato dal punto 3 f della delibera del CIPE), i sussidi o

assegni in esame, se computati, dovrebbero viceversa essere calcolati

per intero, con la conseguenza assolutamente aberrante che, a parità

di reddito complessivo, proprio le famiglie con presenza di

handicappati o disabili subirebbero un trattamento deteriore.

3. - In conclusione, la legge regionale impugnata non può

ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto ha introdotto,

nella disciplina relativa al calcolo del reddito del nucleo familiare

nella materia de qua, nell'ambito del criterio generale dettato dal

CIPE, una norma di specificazione che risulta sorretta da canoni di

logica e ragionevolezza e che non confligge, per i motivi sopra

esposti, con l'anzidetto criterio generale.

La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988

(recante Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1983,

n. 38 riguardante "Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la

determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto

1978, n. 457"), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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