Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

della regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50 (Determinazione del

canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica), e dell'art.

46, comma 4 della legge della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6

(Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e

norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),

promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1996 dal tribunale di

Genova, nel procedimento civile vertente tra Domenico Caneva e lo

I.A.C.P. della provincia di Genova, iscritta al n. 343 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 ottobre 1996, nel corso di un

giudizio civile, il tribunale di Genova ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, (recte, primo comma,

lettera b)) della legge regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50

(Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale

pubblica), nonché dell' art. 46, quarto (recte, quinto) comma, della

legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e

competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il

controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso dei giudici a quibus l'art. 11, primo comma,

lettera b), della legge regionale n. 50 del 1983, nella parte in cui

fissa il canone di locazione a carico degli assegnatari che sono

titolari di pensione di importo non superiore alla pensione minima

INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale, ovvero che sono

minorenni o handicappati, in misura più bassa di quella prevista per

gli assegnatari i quali non godono di alcun reddito, realizzerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento in danno di questi

ultimi;

che, secondo il tribunale, l'art. 46, quinto comma, della legge

regionale n. 6 del 1983, prevedendo che l'ente gestore degli alloggi

di edilizia residenziale pubblica può richiedere agli assegnatari

morosi nel pagamento del canone la corresponsione di una somma pari

ai canoni non riscossi, aumentata del 20 per cento annuo a titolo di

interessi e danni, determinerebbe un'irragionevole disparità di

trattamento rispetto ai conduttori di alloggi privati, in quanto

questi ultimi, qualora si rendano morosi, sono obbligati a risarcire

soltanto i danni che il locatore provi d'avere effettivamente subito;

che la regione Liguria, intervenuta nel giudizio, ha chiesto che

la questione sia dichiarata infondata, in quanto entrambe le norme

denunziate sono state abrogate e, nel merito, ne ha eccepito

l'infondatezza, sia perché le disposizioni erano conformi alle

direttive stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per

la programmazione economica del 19 novembre 1981, adottata ex art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che reca principi

direttivi i quali vincolano il legislatore regionale, sia perché la

diversità tra le situazioni poste in comparazione fa escludere

l'eccepita violazione del canone di uguaglianza.

Considerato che la prima delle due norme denunziate è stata

espressamente abrogata dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 e

così pure la seconda è stata espressamente abrogata dalla legge

regionale 3 marzo 1994, n. 10, senza che il relativo contenuto

normativo sia stato riprodotto nelle disposizioni che hanno

diversamente disciplinato la materia;

che l'ordinanza di rimessione, nonostante l'art. 11 della legge

regionale n. 50 del 1983, prima di essere abrogato, fosse stato già

innovato dall'art. 57 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 33, fa

riferimento al testo della norma nella sua formulazione originaria e

non contiene alcun accenno, esplicito o implicito, alle modificazioni

introdotte da quest'ultima legge;

che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora le norme

oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, i giudici a

quibus devono indicare puntualmente i concreti elementi della

fattispecie sottoposta al loro esame ed esporre le argomentazioni che

fondano il giudizio di perdurante rilevanza della questione (ex

plurimis ordinanza n. 419 del 1997);

che, invece, l'ordinanza di rimessione non esplicita affatto tali

circostanze e peraltro, relativamente alla norma contenuta nella

legge regionale n. 50 del 1983, neppure chiarisce, come invece

sarebbe stato necessario in considerazione del riferimento al testo

anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 33

del 1985, quale delle due formulazioni ritiene applicabile alla

fattispecie, sicché risulta del tutto carente la motivazione sulla

rilevanza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera b),

della legge regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50 (Determinazione

del canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica), nonché

dell'art. 46, quinto comma, della legge regione Liguria 28 febbraio

1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia

residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le

case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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