Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12

(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in

attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione

del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge

regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e previgente alle ulteriori

modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo

1995, n. 13), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso

proposto da Angelo Geraci contro il comune di Bologna ed altra,

iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Udito nella Camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 marzo 1992, Angelo Geraci

impugnava avanti il tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna la decisione con la quale era stato respinto il

ricorso gerarchico improprio, da lui presentato avverso il

provvedimento del comune di Bologna che - ai fini dell'assegnazione

di alloggi di edilizia residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla

graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima

formazione.

Il ricorrente era stato dapprima inserito, oltre che in quella

generale, nella suddetta graduatoria speciale (come previsto dalla

legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, recante

"Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in

attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione

del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di verifica dei

requisiti ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto

il suo nucleo familiare, a causa della nascita di una figlia, era

risultato composto da tre persone e non più da due, come era

richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.

Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio 1994,

il TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt.

2, 3, 29 e 31 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della citata legge

regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 10 della l.r. 2

dicembre 1988, n. 50.

Il giudice rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale

in questione prevede due diversi sistemi di assegnazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica: in quello d'ordine

generale la condizione soggettiva di "giovane coppia" dà soltanto

diritto ad un punteggio ai fini della formazione della graduatoria e

nessuna influenza spiega il suo successivo mutamento; invece, nel

sistema speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente -

la stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero e

proprio, che non può venire meno.

Inoltre, secondo il TAR, alla disposizione legislativa - là dove

precisa che la graduatoria speciale è finalizzata all'individuazione

dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima (non

superiore a 45 metri quadrati) "che saranno assegnati a nuclei

familiari di una o due persone" - non può attribuirsi "altra ratio

se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali

si è espresso il legislatore regionale": quest'ultimo ha inteso

favorire la coppia di nuova formazione in senso stretto e cioè

quella composta soltanto dai coniugi, riservando alle famiglie con

figli il semplice inserimento nella graduatoria generale, con un

punteggio aggiuntivo.

In tal modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare

irrazionalmente proprio la categoria che vorrebbe proteggere, dato

che la "giovane coppia" è la famiglia più facilmente in grado di

accrescersi numericamente per la nascita di figli.

Pertanto, il giudice a quo ritiene che detta norma si ponga in

contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe,

infatti, il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una

famiglia, come fondamentale società naturale dove si svolge la sua

personalità; lederebbe il principio di uguaglianza, dato che la

presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare una

disparità di trattamento tra famiglie tutte ugualmente di recente

formazione; ostacolerebbe la nascita delle nuove famiglie e

penalizzerebbe la maternità.

Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalità appaia

ancora più grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della

legge regionale considerata, il venir meno dei requisiti richiesti

per l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la

successiva nascita di un figlio produrrebbe, come conseguenza, la

perdita dell'abitazione familiare.

2.- Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non ha spiegato

intervento il presidente della Giunta regionale, mentre si è

costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale

ha concluso chiedendo una pronuncia interpretativa ovvero, qualora

ciò non sia possibile, l'accoglimento della questione.

3.- Nelle more del giudizio della Corte la regione Emilia-Romagna

ha approvato la legge 16 marzo 1995, n. 13, il cui art. 10 ha

sostituito la norma impugnata, stabilendo che gli alloggi di

superficie minima di cui possono beneficiare le famiglie di nuova

formazione - al pari di altri gruppi sociali, inseriti in analoghe

graduatorie speciali - "saranno assegnati secondo i criteri di

ripartizione definiti dal comune" e non saranno più necessariamente

riservati ai nuclei familiari di una o due persone.

Alla luce di ciò, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506

dell'11 dicembre 1995, ha restituito gli atti al TAR perché

valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a

quo, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della

questione.

Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata in segreteria

il 15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non

incidesse sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata

la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati nel

giudizio a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta

infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto

1.- Il tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che

disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2

dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modificazioni

introdotte dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), in

riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

2. - Occorre preliminarmente osservare che non appare possibile

risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la

disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella graduatoria

speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione è

finalizzato all'immediata individuazione dei beneficiari degli

alloggi "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due

persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune", viene

fatto riferimento a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi

genitori o figli. Non è perciò possibile operare una

interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito solo agli

adulti il numero dei componenti ivi indicato.

Ugualmente non sembra possibile qualificare la situazione di

"giovane coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva

ai fini dell'inserimento nella graduatoria speciale, con la

conseguenza che un mutamento, eventualmente sopravvenuto, in tale

situazione non influirebbe sulla collocazione in graduatoria, ai

sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 12 del

1984. Come ha osservato il giudice rimettente, ciò risulta vero nel

sistema generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e

cioè il limitato numero dei componenti il nucleo familiare)

rappresenta, accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e

proprio, il cui venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria,

in base a quanto disposto dal terzo comma del medesimo art. 14.

Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consentire

l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale,

riservata alle famiglie di nuova formazione, soltanto alle coppie

senza figli che siano sposate da non più di due anni ed i cui

componenti non superino i trent'anni di età.

In tal modo, il sopraggiungere di un figlio comporterebbe

l'esclusione dalla suddetta graduatoria privilegiata anche delle

coppie che vi siano già legittimamente inserite, le quali

permarrebbero iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure

con un punteggio aggiuntivo.

3. - Così intesa, però, la norma impugnata risulta contrastante

con i parametri costituzionali indicati dal giudice a quo: da un

lato, essa opera una irragionevole discriminazione nei confronti

della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio

non può essere elemento idoneo a far venire meno il già acquisito

diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una

disparità di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti

ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene

concesso detto beneficio. Dall'altro lato, la norma penalizza le

coppie con figli anziché agevolarle, considerato che la limitata

disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende

assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono

inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono

ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme

per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.

2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione

dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19

novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge

regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori

modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13),

nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un

alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella

graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima

formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri

requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un

numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di

figli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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