Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2,

n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia

residenziale pubblica) e 22, primo comma, lettera e) della legge

regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina

dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d)

della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1996

dal t.a.r. per la Lombardia sul ricorso proposto da Fausto Tartaglia

contro il comune di Milano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, adito per l'annullamento di un provvedimento di decadenza

dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

emanato dal sindaco del comune di Milano, con ordinanza del 3 ottobre

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457

(Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma,

lettera e), in relazione all'art. 2, primo comma, lettera d), della

legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina

dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica) e successive modifiche, in riferimento agli

artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, n. 2,

della legge n. 457 del 1978 violerebbe gli artt. 115, 117 e 118

della Costituzione, in quanto attribuisce ad un organismo governativo

il potere di fissare "principi direttivi" che vincolano il

legislatore regionale, senza stabilire criteri in grado di limitare

ed orientare la discrezionalità dell'esecutivo in una materia

trasferita alle regioni;

che, secondo il t.a.r., la norma regionale censurata recherebbe

vulnus all'art. 3 della Costituzione, in quanto contempla la

decadenza dall'assegnazione nel caso di percezione di un reddito di

natura immobiliare che superi una determinata soglia, senza tenere

conto di quello globale del nucleo familiare dell'assegnatario,

nonché, in linea gradata, violerebbe gli artt. 117 e 118 della

Costituzione, dato che prevede la decadenza anche qualora il reddito

non derivi dalla titolarità di diritti reali su "alloggi",

diversamente da quanto stabilito dal paragrafo 3 lettera d) della

deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione

economica (di seguito, Cipe) 19 novembre 1981, prescrittiva, ex art.

2, secondo comma, n. 2, della legge n. 457 del 1978, di un "principio

direttivo" che vincola il legislatore regionale;

che, per i giudici a quibus in via ancora più subordinata, la

disposizione della legge regionale lombarda censurata contrasterebbe

anche con gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, in quanto la

regione avrebbe dovuto conformare la norma all'art. 11 del d.-l. 8

agosto 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359,

recante un "principio fondamentale" nella materia;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

chiesto che la questione sia dichiarata infondata, o, comunque, sia

ordinata la restituzione degli atti, affinché il t.a.r. proceda al

riesame della rilevanza, tenendo conto della deliberazione del Cipe

del 13 marzo 1995.

Considerato che i giudici a quibus dubitano della legittimità

costituzionale della norma della legge regionale lombarda in esame

sostenendo che, in relazione ai criteri stabiliti nella deliberazione

Cipe del 19 novembre 1981, si porrebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, nonché con gli artt. 117 e 118 della

Costituzione;

che il Cipe, con la deliberazione 13 marzo 1995, ha dettato nuovi

criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei

relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione può

costituire oggetto di annullamento o di revoca;

che, nonostante la modificazione dei criteri per l'assegnazione

degli alloggi e per l'adozione dei suddetti atti estintivi sia

intervenuta anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione

ed all'emanazione del provvedimento impugnato, il Tar non ha affatto

preso in esame tale ultima deliberazione del Cipe e,

conseguentemente, ha del tutto omesso di esplicitare se il mutamento

del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali

limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo si risolve

nella assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni che,

secondo i giudici a quibus inducono comunque a far ritenere la

perdurante rilevanza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della

legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale

pubblica) e 22, primo comma, lettera e), in relazione all'art. 2,

primo comma, lettera d), della legge regione Lombardia 5 dicembre

1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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