L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dallo articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonche' gli enti erogatori delle indennita' di buonuscita o di previdenza o di anzianita' comunque denominata, fermo restando il diritto al consequenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e cio' in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie. Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonche' il maggiore importo corrisposto a titolo di indennita' di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa. Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo. All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. ((All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile -8 giugno 1981 n. 92 (in G.U. 1a s.s 10/06/1981 n. 158)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico;" Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Testo vigente dal 1 maggio 1983

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 92/1981

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1981

    Anche soggetti diversi dallo Stato possono essere chiamati a sopportare l'onere finanziario derivante da previdenze e benefici per eventi bellici - in ordine alla cui disposizione vige comunque la competenza esclusiva dello Stato (v. sent. n. 27/1965) - restando invece nella discrezionalità del legislatore, ove razionalmente esercitata, imporre, nei limiti delle norme della Costituzione, ai suddetti, l'adempimento di tale compito, in relazione ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, il quale addossa all'ente, istituto o azienda, datore di lavoro, l'onere finanziario - derivante dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - relativo all'erogazione di benefici combattentistici). - S. nn. 27/1965 e 12/1972.

    Art. 6 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1138/1988

    Questione infondata
    22 dicembre 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 123/1988.

    Art. 6 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 4 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 865/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    In assenza di profili o argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata - in quanto già decisa nel senso della non fondatezza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, L. 24 maggio 1970 n. 336, dell'art. 6, L. 9 ottobre 1971 n. 824, e dell'art. unico, L. 9 maggio 1984 n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. - S. n. 123/1988

    Art. 101 cost. · Art. 104 cost. · Art. 4 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1981 al 1 maggio 1983. 67 parole aggiunte.

… il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. aggiunto: All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;824~art6 · fonte del testo

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