Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della

legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti dello Stato

ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e dell'art. 6 della

legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed

integrazione della legge n. 336/1970) promosso con ordinanza emessa il

14 maggio 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra il Consorzio Bonifica Renana ed altri e l'INPS ed altri,

iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, del Consorzio Bonifica

Renana e del Consorzio Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano

- Romagnolo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14

maggio 1981 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui

escludono il beneficio dell'aumento di servizio per i dipendenti di

consorzi di bonifica, ex combattenti, ai fini della pensione di

anzianità erogata dall'INPS quale gestore dell'assicurazione generale

obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo

comma, e 81, quarto comma, della Costituzione; ed ha inoltre

denunziato, ma condizionatamente alla dichiarazione di fondatezza della

prima questione, l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9

ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli stessi parametri

costituzionali;

considerato che analoga questione, concernente gli artt. 3 e 4 della

legge n. 336 del 1970, è stata dichiarata non fondata con sentenza n.

189 del 1981 e che non vengono prospettati profili nuovi, tali da

indurre la Corte a discostarsi dal proprio orientamento;

che la conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza della

prima questione preclude l'esame della seconda, sollevata solo per il

caso che fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli

artt. 3 e 4 della legge n. 336 del 1970;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336,

sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo comma, e 81,

quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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