Corte costituzionale

Ordinanza n. 662/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- bis della

legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983"), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore

di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e

l'A.T.M.A., iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 1°

luglio 1986 nel corso del procedimento civile vertente tra INPS e

ATMA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983"), nella parte in cui, agli effetti dei pensionamenti derivati

dalla legge n. 336 del 1970, prevede che all'onere finanziario

relativo alla corresponsione dei benefici combattentistici

provvedano, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, gli

enti o le aziende pubbliche datori di lavoro, e, nella specie, le

aziende municipalizzate di trasporto;

che, ad avviso del giudice a quo l'art. 30- bis della legge 26

aprile 1983, n. 131, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 della

legge 9 ottobre 1971, n. 824, al fine di colmare il vuoto seguito

alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di tale

ultima disposizione (sentenza n. 92 del 1981), e prevedendo che, agli

effetti dei pensionamenti derivati dalla legge n. 336 del 1970,

all'onere finanziario relativo alla corresponsione dei benefici

combattentistici provvedano gli enti e le aziende pubbliche datori di

lavoro utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, sarebbe

costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 81, quarto

comma, Costituzione - perché non appresterebbe una idonea copertura

degli oneri gravanti sulle aziende pubbliche locali di trasporto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la

declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata,

nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 123 del 1988, in

quanto la formula, necessariamente generica, adottata dal legislatore

per disciplinare il finanziamento degli oneri derivanti dalla

corresponsione dei benefici combattentistici da parte di vari tipi di

enti e di aziende pubbliche, è stata specificata, per le aziende di

trasporto pubblico locale, da numerosi interventi normativi (legge 27

dicembre 1983, n. 730 sino alla legge 6 febbraio 1987, n. 18 di

conversione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833), con i quali il

legislatore ha inteso globalmente garantire la copertura pressoché

integrale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al

1986, lasciando all'autonomia di scelta delle aziende stesse la

ripartizione dei fondi tra i diversi impegni di spesa, compresi

quelli relativi all'attuazione della legge n. 336 del 1970;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun diverso

o nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la

precedente giurisprudenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30- bis della legge 26 aprile 1983, n. 131

("Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983,

n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza

locale per l'anno 1983"), sollevata, in riferimento all'art. 81,

Cost., dal Pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:662 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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