Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1983

Altra decisione · depositata il 28/11/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 9 ottobre 1971, n. 824 (attuazione ed integrazione della legge 24

maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come in vigore a

seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, e

degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, e 4 della legge 24

maggio 1970, n. 336, promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di

Brescia l'11 giugno 1982, dal Pretore di Genova il 6 luglio 1982, dal

Pretore di Napoli il 12 luglio 1982, dal Pretore di Firenze il 14

maggio 1982, dal Pretore di Bologna il 22 settembre 1982 (due

ordinanze) e il 23 settembre 1982 (tre ordinanze), dal Pretore di Lecce

il 21 luglio 1982, dal Pretore di Bologna il 23 settembre, il 28

settembre, il 7 ottobre, il 14 ottobre, il 5 ottobre, il 6 ottobre e il

28 ottobre 1982, dal Pretore di Velletri il 18 ottobre 1982, dal

Pretore di Napoli il 21 settembre 1982, dal Pretore di Parma il 5

ottobre 1982, dal Pretore di Verona il 27 ottobre 1982, dal Pretore di

Parma il 29 ottobre 1982, dal Pretore di Lecce il 25 novembre 1982 e

dal Pretore di Roma il 26 novembre 1982 (due ordinanze),

rispettivamente iscritte ai nn. 635, 677, 723, 729, 781, 782, 783, 797,

798, 804, 813, 814, 816, 817, 818, 834, 856, 861, 862, 883, 912 e 941

del registro ordinanze 1982 ed ai nn. 32, 41 e 42 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 53, 67, 81, 94, 101, 108, 128, 135, 149, 156, 163 e 177 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin;

ritenuto che il Pretore di Brescia, il Pretore di Genova, il Pretore

di Napoli, il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore di

Velletri, il Pretore di Parma, il Pretore di Verona, il Pretore di

Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in

riferimento al quarto comma dell'art. 81 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n.

824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi

l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e

dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti

oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza

n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende

municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri

finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti

previdenziali, anch'essi compresi nella "finanza pubblica allargata",

l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e che nei giudizi

predetti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri dapprima concludendo, in via principale, nel senso

dell'inammissibilità della proposta questione, per difetto di

rilevanza, e in via subordinata nel senso dell'infondatezza; quindi

chiedendo che la Corte restituisca gli atti ai giudici di merito,

affinché tengano conto del sopravvenuto art. 30 bis del decreto-legge

28 febbraio 1983, n. 55, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile

1983, n. 131;

ritenuto, d'altronde, che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa

il 14 maggio 1982, ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e

terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 - sempre in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - "poiché

attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato

nello stesso art. 4 senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al

soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri"; mentre il

Pretore di Parma, con ordinanza del 29 ottobre 1982, ha coinvolto nella

già ricordata impugnativa l'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella

parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari

posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie

locali"; e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari tali questioni

inammissibili e comunque infondate, ovvero restituisca gli atti ai

giudici a quibus per un riesame della loro rilevanza.

considerato che i venticinque giudizi, riguardando questioni

identiche o strettamente connesse, si prestano ad essere riuniti e

decisi con unica ordinanza;

che nel corso dei giudizi stessi è entrato in vigore l'art. 30 bis

del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti

urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come

modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha

aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971:

"All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24

maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge

stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede

l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente

utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio proveniente dai

trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle

affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai

medesimi"; e che di conseguenza, in accoglimento della richiesta

avanzata dall'avvocatura dello Stato, va disposta la restituzione degli

atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle

proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Brescia, di Genova,

di Napoli, di Firenze, di Bologna, di Lecce, di Velletri, di Parma, di

Verona e di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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