Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1984

Altra decisione · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione

ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati), promossi con dieci ordinanze emesse il 23 settembre ed il

30 novembre 1982 dal Pretore di Bologna, il 10 dicembre 1982 dal

Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1983 dal tribunale di Torino, il 10

febbraio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 marzo 1983 dal Pretore di

Macerata (n. 2), il 2 marzo 1983 dal Pretore di Roma, il 10 marzo 1983

dal Pretore di Lecce e il 10 gennaio 1983 dal Pretore di Roma, iscritte

rispettivamente al n. 773 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 102,

111, 184, 317, 338, 339, 377, 378 e 463 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 88, 184,

225, 239, 246, 253 e 267 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore

di Roma e il Pretore di Macerata, con le ordinanze indicate in

epigrafe, hanno sollevato - in riferimento al quarto comma dell'art. 81

Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di

quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori",

menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per

fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata -

a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali

mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno

fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far

gravare sui soli enti previdenziali, anche essi compresi nella "finanza

pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e

che nei giudizi relativi alle ordinanze dei Pretori di Bologna e Lecce

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della

sollevata questione;

ritenuto, d'altronde, che il tribunale di Torino, con ordinanza

emessa il 19 gennaio 1983, ha anch'esso impugnato l'art. 6 della citata

legge n. 824: muovendo però dalla diversa esegesi che postula

l'ammissibilità della successiva rivalsa dell'INADEL nei confronti

dell'IPAB (nella specie) datrice di lavoro e ritenendo, in tale

prospettiva, violati gli artt. 2, 3, 5 e 117 Cost., sul rilievo che "

la detta normativa statuale tocca la materia della beneficenza pubblica

e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di competenza regionale,

incidendo sensibilmente sulle spese degli enti interessati e quindi

sulla loro capacità operativa, senza alcuna considerazione per le

autonomie locali e degli enti pubblici minori, determinando in tal modo

un appiattimento tra situazioni differenziate che contrasta col

principio di uguaglianza ed intralciando il perseguimento degli scopi

solidaristici che ciascuna IPAB si propone";

che nel giudizio relativo a detta ultima ordinanza non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che i dieci giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe,

vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di

legittimità costituzionale;

che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, è entrato in vigore

l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n.

131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824

del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della

legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della

legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno

provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo

parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio

provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato

o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività

svolte dai medesimi "; e che di conseguenza, in relazione ad entrambe

le prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la

restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la

rilevanza delle proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, Lecce,

Roma e Macerata, e al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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