Corte costituzionale

Ordinanza n. 865/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della l.

9 maggio 1984, n.118 (interpretazione autentica della legge 24 maggio

1970, n.336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti

di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei

lavoratori dipendenti), degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n.

336, (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti

pubblici ex combattenti ed assimilati) 6 della l. 9 ottobre 1971,

n.824, (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l.

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti

dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 30- bis l.

26 aprile 1983, n. 131, (Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il

settore della finanza locale per l'anno 1983, promosso con le

ordinanze emesse: il 17 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila, il 20

marzo 1987 dal Pretore di Cagliari, il 2 dicembre 1986 dal Pretore di

Arezzo, il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Venezia, il 6 maggio 1987

dal Pretore di Cagliari, il 3 giugno 1987 dal Pretore di Roma e il 1°

settembre 1987 dal Pretore di Bari, iscritte rispettivamente al n.

208 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 263, 270, 330, 364, 371, e

779 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986, 28,

30, 34, 36 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'A.CO.TRA.L. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra il

Consorzio di bonifica montana dell'Aterno-Tavo e Ratale e l'INPS,

concernente la pretesa di quest'ultimo al rimborso del valore

capitale corrispondente ai benefici combattentistici erogati sulle

pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di

L'Aquila, con ordinanza in data 17 maggio 1985 (r.o. n. 208/86),

solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, e 104, primo comma, Cost., assumendo che il

legislatore, con lo strumento della interpretazione autentica,

avrebbe in realtà introdotto una nuova regolamentazione della

materia con effetto retroattivo, in assenza di un apprezzabile

contrasto giurisprudenziale, con ciò interferendo illegittimamente

nella sfera dei poteri garantiti all'ordine giudiziario dalle

invocate norme costituzionali;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza della questione;

che nel corso di analoghi procedimenti civili, vertenti tra

l'INPS e, rispettivamente, il Banco di Sardegna, i Consorzi di

bonifica della Piana di Terralba e Arborea e del Campidano di

Oristano, la Cassa di Risparmio di Puglia, il Pretore di Cagliari,

con due ordinanze identiche, in data, rispettivamente, 20 marzo 1987

(r.o. n. 263/1987) e 6 maggio 1987 (r.o. n. 364/1987) e il Pretore di

Bari, con ordinanza del 1° settembre 1987 (r.o. n. 779/1987),

sollevano questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4

della l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 e

unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, lamentandone il contrasto con:

l'art. 3 Cost., perché introdurrebbero una irrazionale disparità di

trattamento tra gli enti pubblici economici e le imprese private

dello stesso settore, da un lato, e gli enti della finanza pubblica

allargata, dall'altro; l'art. 53 Cost., perché imporrebbero un nuovo

onere, con rilevante effetto retroattivo, non proporzionato alla

effettiva capacità contributiva dei soggetti colpiti; l'art. 41

Cost., perché con la detta imposizione comprimerebbero

illegittimamente l'iniziativa economica di tali soggetti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio instaurato

dal Pretore di Cagliari (r.o. n. 364/1987), chiede che sia

pronunziata la manifesta infondatezza o, in subordine, l'infondatezza

della questione;

che nel corso di altrettanti procedimenti civili concernenti la

corresponsione dei benefici combattentistici a dipendenti di aziende

pubbliche di trasporto locali, e vertenti, il primo tra il Comune di

Venezia, l'INPS e l'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano,

(A.C.T.V.); il secondo tra l'INPS e l'Azienda Trasporti

Automobilistici Municipali (A.T.A.M.); il terzo tra l'Azienda

Consorziale Trasporti Lazio (A.CO.TRA.L.) e il sig. Raimondo Orlando,

il Pretore di Venezia, con ordinanza del 4 febbraio 1987 (r.o. n.

330/1987), il Pretore di Arezzo, con ordinanza del 2 dicembre 1986

(r.o. n. 270/1987) e il Pretore di Roma, con ordinanza del 3 giugno

1987 (r.o. n. 371/1987) sollevano questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30- bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55

introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 a

integrazione dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, poiché, a loro

parere, le indicazioni di copertura finanziaria ivi contenute, per

essere eccessivamente vaghe e generiche, e per contemplare risorse

meramente teoriche ed ipotetiche, o mezzi finanziari a loro volta non

assistiti dalla necessaria copertura, non sarebbero idonee a

soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost.;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma (r.o. n.

371/1987), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per

l'irrilevanza della questione e, in subordine, per la sua

infondatezza; si è costituita l'A.CO.TRA.L., sostenendo, al

contrario, la fondatezza della censura;

che, nei giudizi instaurati dal Pretore di Venezia (r.o. n.

330/1987) e dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 270/1987), il Presidente

del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura

Generale dello Stato, chiede una declaratoria di infondatezza delle

relative questioni;

Considerato che, data l'analogia o identità della materia, i

diversi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, con la sentenza n. 123 del 1988 questa Corte ha respinto

un'eccezione di irrilevanza identica a quella proposta avverso la

questione sollevata dal Pretore di Roma e ha dichiarato, nel merito,

non fondate tutte le questioni oggetto del presente giudizio;

che, non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi che

persuadano questa Corte a mutare la propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118

(Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336,

relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione

a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo

comma, Cost., sollevata dal Pretore di L'Aquila (r.o. n. 208/1986);

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme e

favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici

ex-combattenti ed assimilati), 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824

(Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24

maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici, ex-combattenti ed assimilati), unico, della

l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.,

sollevate dai Pretori di Cagliari (r.o. n. 263 e 364 del 1987) e di

Bari (r.o. n. 779/1987);

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131

(Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983,

n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza

locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma,

Cost., sollevate dai Pretori di Venezia, (r.o. n. 330/1987), di

Arezzo (r.o. n. 270/1987) e di Roma (r.o. n. 371/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:865 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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