Art. 5-quater — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto

All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";
  • 2)la lettera e-bis) e' abrogata;
  • b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, e' consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base";
  • c)al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al medesimo comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis";
  • d)al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";
  • e)al comma 4, le parole: "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2-bis e 3".

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221~art5quater · fonte del testo

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