Art. 5 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
- a)mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b)concorsi pubblici;
- c)corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";
- b)i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
- c)al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-bis" e "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
- d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base".
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
