Art. 5 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base

All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
  • a)mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • b)concorsi pubblici;
  • c)corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";
  • b)i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
  • c)al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-bis" e "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
  • d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base".

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 19 febbraio 2022. 71 parole tolte, 220 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4aggiunto: All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioniaggiunto: , dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, tolto: e' consentito aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti tolto: in possesso aggiunto: muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19tolto: , di cui all'articolo 9, comma 2, letterea),b) ec-bis) nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, aggiunto: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

aggiunto: a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

aggiunto: b) concorsi pubblici;

aggiunto: c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76";

aggiunto: b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

aggiunto: c) al comma 4, al primo periodo, tolto: del decreto-legge n. 52 del 2021 aggiunto: le parole: "ai commi 1 e 2-bis" e "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

aggiunto: d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-24;221~art5 · fonte del testo

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