Art. 5 — Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «,salvo quanto previsto al comma 2-bis»;
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;
  • c)al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale»;
  • d)al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis». ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11)).

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2022 al 19 febbraio 2022. 41 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis». tolto: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2021, N. 221, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-26;172~art5 · fonte del testo

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