Art. 476 c.p. — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[1]Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[2]Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni. 91

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

91

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia: [...] d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Testo vigente dal 19 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1984

    Questione inammissibile
    7 giugno 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.

    Art. 314 c.p. · Art. 476 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 47 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per i delitti di falsità materiale o ideologica in atti pubblici (articoli 476 e 479) parve alla Commissione parlamentare che fosse opportuno aggiungere il requisito (richiesto dal codice del 1889) della possibilità di pubblico o privato nocumento. Già nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 512 e seguenti) ho spiegato diffusamente le ragioni che mi hanno indotto ad escludere il requisito in discorso, nè qui le ripeterò. Non solo potenzialità di nocumento, ma danno effettivo v'è sempre nella falsità in atto pubblico, quando si tratta di un fatto serio e doloso, perchè in ogni caso viene menomata la pubblica fede, inerente alla forza probante dell'atto. E, quanto alla possibilità di altri pubblici o privati nocumenti, essa pure sussiste costantemente. Nella stessa applicazione del codice sinora vigente, quel requisito fu considerato con tanta logica latitudine, da annullarne ogni sua importanza pratica. D'altra parte, non si può dubitare che, anche senza il ripetuto requisito, ove fosse concepibile un caso di falsità in atto pubblico assolutamente non suscettiva di cagionare qualsiasi nocumento, nessun giudice riterrebbe sussistente il delitto, perchè, in tale ipotesi, o mancherebbe la stessa materialità del reato, cioè non sussisterebbe la falsità in senso obiettivo, ovvero mancherebbe il dolo; come quando, ad esempio, venisse diramato un simulato ordine dell'Autorità allo scopo di giuocare un innocuo pesce d'aprile.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 161

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 dicembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

    Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia: [...] d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art476 · fonte del testo

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