Art. 6 — Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
- 2)alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;
- 3)alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
- 4)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;
- 5)dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter)per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater)per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma));»;
- b)al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
- c)al comma 2:
- 1)dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter)per il reato di cui all'articolo 255-ter:
- 1)per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
- 2)per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
- 2)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1)per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- 2)per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- 3)per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- 3-bis)per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- 3-ter)per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
- 3-quater)per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
- 3)dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
- 1)per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
- 2)per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
- 3)per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- 4)per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
- 4)alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;
- 5)la lettera f) e' abrogata;
- d)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;
- e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, ((lettera a))), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto))».
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
