Art. 13 — Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresi', fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attivita' previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter». L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita' sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023». L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta', non si applica il limite massimo di sette mensilita' previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023». All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione". COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa: 20

  • a)per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033; 20
  • b)per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033; 20
  • c)per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
  • a)per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027; 20
  • b)per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
  • c)per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
  • a)quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • b)quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • c)quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
  • d)quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • e)quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

20

La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 160) che "Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attivita' di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023"; -(con l'art. 1, comma 208, lettera a)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8"; -(con l'art. 1, comma 208, lettera b)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9"; -(con l'art. 1, comma 862) che "[...] Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2025 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 160) che "Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attivita' di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023"; -(con l'art. 1, comma 208, lettera a)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8"; -(con l'art. 1, comma 208, lettera b)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9"; -(con l'art. 1, comma 862) che "[...] Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell'alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 143 milioni di euro nell'anno 2026 e di 28 milioni di euro nell'anno 2027".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art13 · fonte del testo

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