Art. 2 — Beneficiari
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 27 marzo 2025
1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.
Colui nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019, non può conseguire il reddito di cittadinanza, non potendo estendersi il sostegno solidaristico a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all'adempimento dei doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l'aiuto.
Art. 2 · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 444 c.p.p.
Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 34 CDFUE, e 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE. Quanto alla disposizione della Carta, il rimettente si limita a menzionarla, affermandone la violazione, ma senza fornire alcun argomento diretto, in particolare, a illustrarne il presupposto di applicabilità, cioè la circostanza che le norme sul reddito di cittadinanza rappresentino attuazione del diritto dell’Unione. Quanto alla censura basata sulla violazione dell’art. 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE, essa sconta una carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, perché l’ordinanza non contiene indicazioni sufficienti ad una corretta sua ricostruzione, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa, né fornisce argomenti sulla possibilità di qualificare il Rdc come vantaggio sociale, di cui il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere al pari del lavoratore nazionale ai sensi del richiamato art. 7, par. 2. (Precedente: S. 19/2022 - mass. 44526).
Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.
Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 2, comma 1, lettera a , n. 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE. Le disposizioni evocate sono semplicemente menzionate nell'ordinanza di rimessione, senza alcun argomento aggiuntivo e, in particolare, senza che il rimettente illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). ( Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 ).
Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni · Art. 31 cost. · Art. 38 cost. · Art. 117 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2024 al 27 marzo 2025.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte costituzionale
La Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio - 20 marzo 2025, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziche' prevedere «per almeno 5 anni»".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art2 · fonte del testo
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