((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della meta' delle risorse". 24 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 22

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2022, n. 197

22

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'."

24

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 1-ter del presente articolo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024. 381 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilita' di presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della meta' delle risorse". tolto: Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 1-ter del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art13 · fonte del testo

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