Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della meta' delle risorse". 24 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 22
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 2022, n. 197
22La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'."
con decorrenza dal 1 gennaio 2024
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione del comma 1-ter del presente articolo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2024
