Art. 14 — Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente ((decreto legislativo»)) sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'((articolo 28))»;
  • b)all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
  • c)all'articolo 25, comma 1:
  • 1)dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «((e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento))»;
  • 2)dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • d)all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • e)all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • f)all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;
  • g)all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
  • h)all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «((,)) e dell'articolo 73, comma 4-bis»;

Testo vigente dal 4 luglio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2023 al 4 luglio 2023. 15 parole tolte, 42 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativotolto: .» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28tolto: ;»;

1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in occasione tolto: delle visite di assunzione aggiunto: della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore tolto: la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore aggiunto: di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e tolto: tiene conto del suo aggiunto: ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita'tolto: ;aggiunto: , salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «aggiunto: , e dell'articolo 73, comma 4-bis»tolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art14 · fonte del testo

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