Art. 2 — Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al ((primo comma)) dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ((,)) ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti ((nelle zone agricole dei territori indicati nell'allegato 1)) al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. L'importo dell'agevolazione e' calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformita' all'articolo 37, ((paragrafo 8)), del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettivita' del ristoro e in conformita' all'articolo 37, ((paragrafo 8)), del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione e' effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unita' produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unita' produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

  • a)la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unita' produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle ((medesime superfici o unita')) produttive registrata nell'anno dell'evento;
  • b)la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamita', corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;
  • c)l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonche' gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
  • d)la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di ((indennizzo)) assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni (( presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c))). L'intensita' dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili ((calcolati ai sensi del comma 1-quinquies)). La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere ((cumulate)), ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 ((,)) con altri aiuti di Stato, ((compresi)) quelli erogati dal Fondo AgriCat, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies. La domanda e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((1-novies)). Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla ((Commissione europea,)) ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS, che disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive. 1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del ((comma 1-novies)), pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
  • a)per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • b)per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
  • b)dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.». All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 28 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2026 al 28 aprile 2026. 18 parole tolte, 39 parole aggiunte in 3 capoversi.

… 31 dicembre 2024, e' riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al tolto: comma 1 aggiunto: primo comma dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240aggiunto: , ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, … della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole tolto: di cui all'allegato aggiunto: dei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge … degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformita' all'articolo 37, tolto: comma aggiunto: paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito … professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettivita' del ristoro e in conformita' all'articolo 37, tolto: comma aggiunto: paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione e' effettuato, …

… degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici aggiunto: o unita' produttive registrata nell'anno dell'evento;

d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di tolto: risarcimento aggiunto: indennizzo assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni tolto: calcolati alle lettere precedenti aggiunto: presi in considerazione per il calcolo ai sensi delle lettere a), b) e c). L'intensita' dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili tolto: cosi' calcolati aggiunto: calcolati ai sensi del comma 1-quinquies. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere tolto: cumulati aggiunto: cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472aggiunto: , con altri aiuti di Stato, tolto: inclusi aggiunto: compresi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili … condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. aggiunto: 1-novies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione tolto: Europea aggiunto: europea, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, … di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive. aggiunto: 1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-tolto: noniesaggiunto: novies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-15;63~art2 · fonte del testo

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