Art. 10-ter — Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l'anno 2025

In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione secondo i modi e i termini di cui al comma 2. 2 Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilita' di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo e' erogato con la prima mensilita' di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre. 2 Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2025, n. 199

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La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che "Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2025 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199

    La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che "Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-26;92~art10ter · fonte del testo

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