Art. 1 — Assegno di inclusione
E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Testo vigente dal 4 maggio 2023
